Ieri, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare un nuovo decreto legislativo che mira a delineare la cornice di regole per il mercato delle cripto-attività, dall’emissione e diffusione alle autorizzazioni per operare, fino al quadro sanzionatorio. Il decreto, inoltre, introduce una serie di norme a protezione degli investitori che diventeranno a tutti gli effetti efficaci a partire dal 30 dicembre prossimo, con l’eccezione di alcune disposizioni, quelle relative agli ART (token collegati ad attività) e agli EMT (token di moneta elettronica), che saranno invece applicabili dal 30 giugno prossimo.
Ambito di applicazione (artt. 1-2)
Il decreto definisce chiaramente il suo ambito di applicazione, includendo:
· Token collegati ad attività (ART, Asset-Referenced Tokens)
· Token di moneta elettronica (EMT, E-Money Tokens)
· Altre cripto-attività che non rientrano nelle categorie sopra menzionate
· CASP ovvero prestatori di servizi in cripto-attività.
Designazione delle autorità (art.3), poteri di vigilanza e controllo (artt. 4-12), disposizioni autorizzative (artt. 13-18)
Banca d’Italia e Consob sono le autorità designate, con poteri di autorizzazione e vigilanza, cui spetta il compito di tutelare gli investitori. La Consob, in particolare, dovrà approvare il White paper (un vero e proprio prospetto informativo redatto obbligatoriamente dagli emittenti) e supervisionare le offerte al pubblico e, più in generale, ogni operazione sul mercato finanziario, mentre Banca d’Italia dovrà monitorare la stabilità patrimoniale degli emittenti e gestire il contenimento del rischio. Entrambe avranno ampi poteri di controllo, potendo effettuare ispezioni (art. 4) presso le sedi delle emittenti, convocare audizioni personali per ottenere informazioni in caso di operazioni ritenute sospette, chiedere la collaborazione di altre autorità pubbliche ed emanare provvedimenti cautelari nei confronti degli emittenti non “conformi”.
Separazione patrimoniale (art.19)
Al fine di ridurre al minimo la possibile confusione tra il patrimonio dell’emittente e quello dei detentori di cripto-attività, le cripto-attività costituiscono un patrimonio a sé stante, diverso da quello dell’emittente. Si prevede inoltre che non siano consentite azioni da parte dei creditori su tale patrimonio.
Sanzioni (artt. 30-37)
Per contrastare il più possibile fenomeni illeciti, il provvedimento introduce sanzioni penali e amministrative: in particolare la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa fino a 10 mila euro
per chi offre al pubblico token collegati ad attività ovvero ne chiede e ottiene l’ammissione alla negoziazione violando le norme comunitarie. Le sanzioni riguarderanno anche chi “presta servizi per le cripto-attività in violazione dell’articolo 59” del regolamento europeo che stabilisce i requisiti patrimoniali e di interoperabilità per gli emittenti di token definiti “significativi”. Ampio spazio viene dedicato a reati quali l’abuso, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, per cui sono previste sanzioni amministrative da 5 mila euro a 5 milioni.
Conclusioni
Il decreto in commento rappresenta un importante sviluppo per il settore delle cripto-attività in Italia. La designazione chiara delle autorità competenti, gli ampi poteri di vigilanza e indagine delle autorità medesime ed il robusto sistema sanzionatorio pongono le basi per un quadro giuridico solido che garantisca la sicurezza e la trasparenza nei nuovi mercati “cripto”. Questo decreto non solo allinea l’Italia con gli standard europei, ma fornisce anche un ambiente regolamentare favorevole per l’innovazione e la crescita sostenibile di settore.