08.04.2024 Icon

Cripto-attività, cripto-valute, cripto-materia: i nodi da sciogliere del Regolamento MiCA

Il recente Regolamento MiCA divide le cripto-attività in tre macro categorie: (i) cripto-attività collegate (in inglese, Asset Referenced Token – ART), cripto-attività di monta elettronica (in inglese, Electronic Money Token – EMT) e una terza residuale (iii) le cripto-attività diverse dagli ART e dagli EMT (definiamole semplicemente Non Referred Token – NRT).

Per l’interprete, considerato che le relative definizioni del Regolamento sono assai poco chiare (e, a mio avviso, non sempre  del tutto corrette), non è facile ricondurre un caso concreto ad una delle macrocategorie atteso che, da un lato, le cripto-attività potrebbero avere natura ibrida, dall’altro, che il Regolamento esclude espressamente dalla propria disciplina gli strumenti finanziari in forma tokenizzata e altri token di dubbia individuazione (ad esempio, in certi casi, gli NFT e altri token volgarmente annoverati tra le criptovalute).

Cripto-attività.

Sulla nozione di cripto-attività si è scritto molto[1], ma non credo sia stato colto un punto essenziale, e cioè che il fenomeno in questione non riguarda solo le “attività” (“attività finanziarie”, presumo volesse sottendere il legislatore), ma qualsiasi bene possa essere “virtualizzato”. Peraltro, giacché il Regolamento non si applica agli strumenti finanziari per espressa esclusione, viene da chiedersi quali altre “attività” siano comprese nella nozione di cripto-attività.

Non a caso nella versione originale in inglese, è definito il “crypto-asset” il che, ad una prima impressione, appare nozione più ampia di “crypto-security”.

Detto questo, per definizione del Regolamento una cripto-attività è una «rappresentazione di un valore o di un diritto». Se già il neologismo fa sollevare un ciglio, la definizione fa sollevare anche l’altro: in che senso una cripto-attività “rappresenta”?, in che senso l’oggetto della rappresentazione è un diritto o è un valore? cos’è un valore? In termini civilistici, tutto ciò che significato ha?

E ancora, che differenza c’è tra una cripto-attività e un token? Parrebbe, leggendo il Regolamento, che una cripto-attività sia sempre un token e che non possa darsi un token senza che questo sia riconducibile nella nozione di ART, EMT o NRT.

Cripto-valute.

Sulle cripto-valute, essendo i token più risalenti, è stato scritto moltissimo[2]. Anche in questo caso, sempre a mio avviso, non centrando il punto, tant’è che è invalsa addirittura l’opinione che queste non sarebbero riconducibili in alcun modo nella definizione di cripto-attività offerta dal Regolamento.

Temo che, proprio come accaduto per gli «smart contract», il cui nomen ha ingannato perfino raffinati giuristi che li hanno intesi come contratti in senso tecnico, ritengo che anche nel caso delle cripto-valute il nomen abbia indotto i più a ritenere che si tratti di “valute”, per l’appunto. La qual cosa non deve stupire, perché la stessa nozione di “valuta” è quantomai dubbia: è sinonimo di denaro? di divisa? di contante?

Ma soprattutto, abbiamo una definizione giuridica (civilistica) di denaro? o dobbiamo accontentarci della definizione degli economisti che, invero, anziché dire cos’è ci dicono solo a cosa serve?: «mezzo di scambio; riserva di valore; misura del valore».

Cripto-materia

Abbiamo tutti esperienza del fatto che nel modo virtuale gli “oggetti” non sono di per sé rivali, scarsi, unici o originali. In tali mondi, la rivalità, la scarsità, l’unicità e l’originalità sono decise e gestite volta per volta dagli utenti o, se questi interagiscono su una piattaforma proprietaria, da un provider. Quest’ultimo domina il mondo come fosse un dio (“The Code is Law”).

Ebbene, con l’invenzione delle tecnologie a registro distribuito (DLT) – alla base dei bitcoin e, quindi, del Regolamento stesso – sono stati introdotti in ambiente virtuale proprio i suddetti concetti finora appannaggio esclusivo delle cose del mondo reale, svincolandoli quindi dal dominio di qualcuno e attribuendoli direttamente agli oggetti digitali in sé: un NFT è quello e basta; può essere copiato o riprodotto, ma non può essere duplicato in modo indistinguibile dall’originale, né può essere opportunisticamente falsificato (modificato in violazione delle regole di protocollo).

In definitiva, le DLT hanno riprodotto in ambiente virtuale una proprietà fondamentale del mondo fisico. In un metaverso, quindi, gli oggetti, gli spazi e perfino il tempo e gli avatar, sono contingentati e, quindi, sono in definitiva preziosi.

Tutto questo, nel rispetto di alcune regole fondamentali di partecipazione distribuita al protocollo, apre le porte alla possibilità di una vita simulata indistinguibile da quella del mondo fisico e ciò offre possibilità di sviluppo sociale ed economico tutte da esplorare.

Conclusioni

Il Regolamento MiCA è solo il primo passo verso la regolamentazione dei “fenomeni crypto”, il grosso del lavoro inizia adesso ed è in mano agli interpreti. Cos’è una cripto-attività, innanzi tutto da una prospettiva ontologica (civilistica), come essa si manifesta in concreto nella vita di relazione e quali nuove forme assumerà, è faccenda ancora tutta da scoprire.


[1] A tal riguardo si veda: B. König, The Future of Crypto-Assets within the European Union – An Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Markets in Crypto-Assets, in European Union Law Working Papers No. 55, a joint initiative of Stanford University and Vienna University, 2021, pp. 30-38; P. Hansen, New Crypto Rules in the European Union – Gateway forMass Adoption, or Excessive Regulation?, on https://law.stanford.edu/2021/01/12/new-crypto-rules-in-the-eu-gateway-for-mass-adoption-or-excessive-regulation/ by Stanford, 12 January 2021; T. Tomczak, Crypto-assets and crypto-assets’subcategories under MiCA Regulation, in Capital Markets Law Journal, Volume 17, Issue 3, July 2022, pp. 365–382; Commissione Europea, Relazione su proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relative ai mercati dellle crypto-attività e che modifica la direttiva UE 2019/1937, COM (2020), 593 final, Bruxelles, 24 Settembre 2020; P. Carriere, N. de Luca, M. de Mari, G. Gasparri, T.N. Poli, Tokenizzazione di azioni e azioni token, su Quaderni giuridici CONSOB, n. 25, gennaio 2023 pp. 36-68. Mi permetto inoltre di aggiungere anche un mio contributo: F. Rampone, NFT e token crittografici in chiave civilistica: dal documento informatico agli atomi digitali, in Dir. Bancario, Dialoghi di diritto dell’economia, giu. 2023 (qui).

[2] Oltre ai lavori già citati, aggiungo: F. Mattasoglio, Le proposte europee in tema di crypto-assets e DLT. Prime prove di regolazione del mondo crypto o tentativo di tokenizzazione del mercato finanziario (ignorando bitcoin)?, su Riv. Dir. Bancario, II, aprile/giugno 2021; A. Lanotte, L’avvento del MiCA mette davvero fine al Crypto Far West in Europa?, su Econopoly, 24 aprile 2023 e, anche in questo caso, un mio brevissimo contributo: Criptovalute: sono o non sono regolate dalla MiCA? (qui).

Autore Francesco Rampone

Lateral Partner

Milano

f.rampone@lascalaw.com

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