06.11.2023 Icon

Al via la seconda fase della sperimentazione FinTech: la sandbox regolamentare

È aperta dal 3 novembre al 5 dicembre 2023 la finestra per la seconda fase di sperimentazione (c.d. Sandbox) delle attività di tecno-finanza (FinTech), durante la quale gli operatori del settore potranno presentare richiesta di ammissione alla sandbox regolamentare, di fatto un ambiente protetto e controllato per mettere alla prova nuovi progetti tecnologici.

Come noto, l’innovazione tecnologica sta cambiando l’intero settore bancario, finanziario e assicurativo, introducendo nuovi modelli commerciali, processi, prodotti e applicazioni.

La sandbox in questione è stata istituita con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 aprile 2021 n. 100 e permette ai soggetti intermediari vigilati e agli operatori del settore FinTech di sperimentare prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo, beneficiando di un regime normativo semplificato o derogato, in via transitoria.

Naturalmente, in virtù della semplificazione normativa di cui si può usufruire, la sperimentazione deve avvenire in costante dialogo con le rispettive autorità di vigilanza (Banca d’Italia, CONSOB e IVASS).

Tramite le facilitazioni consentite dalla sandbox, si mira a sostenere l’evoluzione e lo sviluppo del mercato tecnologico italiano, grazie all’introduzione di modelli di reale innovazione nel settore bancario, finanziario e assicurativo garantendo, allo stesso tempo, una giusta tutela dei consumatori e della concorrenza e preservando al contempo la stabilità finanziaria generale.

In questo periodo, le autorità preposte potranno osservare le dinamiche dello sviluppo tecnologico sperimentato e individuare quali sono gli interventi normativi più opportuni ed efficaci per agevolare lo sviluppo del FinTech, integrando la disciplina legislativa di recente disposta in via generale dal decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 65 del 17 marzo 2023), convertito con legge 10 maggio 2023, n. 52, “recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech” (cfr. IusTrend n. 13/2023 del 02.11.2023, in Iusletter.com).

Come detto, la sandbox prevede un modello trasversale, che coinvolge il settore bancario, finanziario e assicurativo, rivolto sia a operatori FinTech sia a intermediari vigilati, italiani ed esteri, con un coordinamento tra le autorità accentrato nel Comitato FinTech (art. 2 del D.M.).

I presupposti per l’ammissione alla sandbox regolamentare (art. 6 del D.M.) devono sussistere tutti contemporaneamente e sono i seguenti:

  • il progetto tecnologico da sperimentare dev’essere significativamente innovativo (vale a dire cheil prodotto, servizio o processo deve far leva su nuove tecnologie, o proporre unmodello di business significativamente diverso da altri presenti sul mercato);
  • la richiesta dev’essere prospettata in maniera tale da comportare la deroga a norme dell’autorità di vigilanza, oppure i suoi elementi di novità devono essere sperimentati congiuntamente  all’autorità di vigilanza preposta in un ambiente controllato prima dell’offerta libera sul mercato (per esempio una sperimentazione rivolta ad escludere potenziali rischi o criticità per il sistema finanziario e a valutare eventuali rischi di natura tecnica da cui potrebbero derivare problemi di compliance normativa).
  • l’attività innovativa deve apportare sicuro valore aggiunto agli utenti finali e all’efficienza del sistema finanziario;
  • deve trattarsi di progetto che si trovi già in uno adeguato avanzamento tale da rendere possibile la sperimentazione;
  • dev’essere sostenibile dal punto di vista economico e finanziario o comunque gode di copertura finanziaria adeguata.

Va, quindi, precisato che la richiesta di deroga è relativa ad atti di carattere generale, norme o regolamenti adottati dalle autorità di vigilanza i cui riferimenti sono indicati con precisione; le citate deroghe non possono riguardare normativa primaria e norme inderogabili dell’Unione Europea.

Al termine della sperimentazione i soggetti ammessi dovranno sottoporre all’autorità di vigilanza competente un resoconto economico e operativo sulla sperimentazione e dare tempestiva informazione al pubblico sul termine della stessa. La fine della fase di sperimentazione comporta, naturalmente, la cessazione del regime speciale di sandbox e la fine delle eventuali deroghe concesse, salvo i casi di proroga previsti dal D.M.

A quel punto, l’autorità di vigilanza competente comunica alla segreteria tecnica del Comitato FinTech[1] la conclusione della sperimentazione e trasmette una relazione sul suo esito, segnalando l’eventuale opportunità di modifiche normative (uno degli scopi primari della sperimentazione) o chiarimenti interpretativi della normativa, anche regolamentare vigente, alla luce delle evoluzioni della tecnologia constatate.

Va quindi sottolineato che le questioni regolamentari costituiscono certamente un nodo centrale dello sviluppo del settore FinTech.

Le rilevantissime opportunità offerte dalla tecnologia associata alla finanza sono sotto gli occhi di tutti. Questi nuovi servizi e prodotti tecnologici sono stati però, finora, sviluppati in assenza di una regolamentazione specifica ed è evidente che essi devono essere adeguatamente disciplinati, considerato che tali servizi e prodotti possono essere soggetti a frodi, attacchi informatici e riciclaggio, oltre a far emergere un’evidente esigenza di sicurezza e trasparenza.

Un passo importante in tal senso è già stato compiuto con l’adozione del citato D.M. 25/2023 che ha attuato in Italia il Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022.

La sandbox offre dunque la possibilità per le aziende Fintech che vi partecipano di conoscere e applicare la normativa esistente ai loro nuovi modelli di business e consente alle autorità di conoscere profondamente tali nuovi modelli, in modo da proporre nuove regole in linea con le esigenze degli operatori o vietare quei servizi e prodotti che presentano rischi troppo alti per il mercato finanziario e non in linea con la normativa europea e nazionale.

In questo cambiamento epocale degli strumenti e dei processi collegati alle attività finanziarie, bancarie e assicurative, ben vengano, quindi, queste importanti iniziative istituzionali per concorrere, con interventi normativi mirati, allo sviluppo tecnologico, economico e finanziario del nostro sistema paese.


[1] Il Comitato FinTech è istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, allo scopo di condividere esperienze ebest practices, confrontare, coordinare i progetti innovativi e formulare proposte legislative e regolamentari, cui le autorità che operano in ambito FinTech contribuiscono con l’obiettivo di progettare policy condivise e coordinate negli ambiti di rispettiva competenza.

Il Comitato FinTech è stato istituzionalizzato dall’articolo 36, comma 2-octies, del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), come convertito dalla legge n. 58/2019, che ne disciplina le attribuzioni e l’operatività.

Il Comitato FinTech è presieduto dal Ministro dell’Economia a e delle Finanze. Sono membri permanenti: il Ministro dello Sviluppo Economico, l’Autorità politica delegata per gli Affari Europei, il Governatore della Banca d’Italia, il Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), il Presidente dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass), il Presidente dell’Autorità Ggarante della concorrenza e del mercato (Agcm), il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) e il Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Autore Antonio Ferraguto

Partner

Milano

a.ferraguto@lascalaw.com

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