06.06.2025 Icon

La legittimazione alla riscossione della società sub servicer

Con sentenza n. 469/2025, il Tribunale di Pescara è intervenuto sul tema della legittimazione delle società sub servicer (o special servicer) a svolgere, per conto delle società servicer (società veicolo o SPV), attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999.

L’occasione per la pronuncia è sorta, in sede di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, alla luce della eccezione sollevata da parte opponente nel tentativo – rivelatosi vano – di dedurre il difetto di legittimazione attiva della Società convenuta in quanto non iscritta all’albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

Muovendo le premesse dalla circostanza che la concreta realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione è un procedimento complesso che, in quanto tale, può richiedere il coinvolgimento di un numero elevato soggetti, il Tribunale ha anzitutto puntualizzato che, del tutto legittimamente, ai fini delle richiamate attività di riscossione, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V della Legge sulla cartolarizzazione.

Il tutto, a condizione che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente l’onere (ed il potere) del Servicer di eseguire verifiche periodiche sui soggetti incaricati al fine di accertare eventuali carenze operative e/o frodi, nonché di verificare lo standard delle procedure di incasso.

Ciò premesso – venendo così al nucleo centrale della questione – il Giudice ha precisato che “la esternalizzazione a terzi non vigilati non è vietata dalla legge ed è espressione dell’autonomia contrattuale degli operatori, ferma restando la responsabilità dei (master) servicers vigilati secondo le raccomandazioni di BI” fornite con la Comunicazione dell’11.11.2021, ove, stigmatizzando la prassi di distinguere tra master servicer (soggetto vigilato) e special o sub Servicer (soggetto non vigilato), Banca d’Italia raccomanda al primo di “porre la massima attenzione alla valutazione delle conseguenze operative che tali schemi determinano sui propri profili di responsabilità e di rischio e, in generale, sulla trasparenza e l’affidabilità del mercato delle cartolarizzazioni”.

La pronuncia in esame si pone in continuità con l’orientamento già consolidato della Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione n. 7243 del 18.3.2024 e Cass., S.U., Sentenza n. 33719 del 16.11.2022) in tema di conseguenze della mancata iscrizione all’elenco ex art. 106 TUB del soggetto materialmente incaricato alla riscossione dei crediti.

Ad avviso della S.C., attesa la natura regolamentare della disposizione in esame, tale omissione non determina alcuna invalidità né incidenza automatica sugli atti negoziali (cessioni, mandati, ecc.) o processuali posti in essere per le attività di tutela del credito, potendo rilevare esclusivamente sul piano del rapporto con l’autorità di vigilanza (BI) o per eventuali profili penalistici[1].

Ne deriva, in definitiva, che dovrà ritenersi legittima l’attività di riscossione esercitata dal sub servicer, anche in assenza dell’iscrizione ex art. 106 TUB, ove delegata dal servicer e svolta entro i limiti del contratto con il quale, ai sensi di legge, viene conferito l’incarico.


[1] E ciò perché l’art. 106 TUB, quale disposizione pertinente al “diritto dell’economia” preposto alla regolamentazione del settore bancario e delle attività finanziarie, non configura una norma imperativa inderogabile posta a presidio di interessi pubblicistici. Per converso, la S.C. ha chiarito che “le succitate norme [del TUB e del TUF, n.d.r.] non hanno alcuna valenza civilistica … la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia) e presidiati anche da norme penali” (cfr. Cass. n. 7243/2024 cit.).

Autore Benedetta Borrometi

Trainee

Milano

b.borrometi@lascalaw.com

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