22.04.2022 Icon

La figura del loan manager nelle operazioni di cartolarizzazione

Con l’introduzione della cartolarizzazione nell’ordinamento italiano ad opera della legge 30 aprile 1999 n. 130, si è resa necessaria la valorizzazione di una figura professionale che fosse specializzata nella gestione del credito in sofferenza e, in particolare, nella gestione di pacchetti (portfoli) di sofferenze di origine bancaria.

Nasce così il Loan Manager, che si caratterizza per essere una figura professionale poliedrica: il Loan Manager, infatti, non solo deve avere delle solide competenze giuridiche, ma deve anche essere in grado di “parlare di numeri”. L’obiettivo della sua attività, infatti, è sempre quello di massimizzare l’investimento, vale a dire di recuperare la maggior somma possibile da ogni pratica che gestisce. 

Quindi è necessario che conosca approfonditamente non soltanto il diritto civile, bancario, fallimentare e le regole che disciplinano lo svolgimento delle procedure esecutive e concorsuali, ma deve essere anche in grado di studiare le posizioni dal punto di vista dei flussi previsionali, delle aspettative di recupero e dell’ottimizzazione dell’investimento iniziale. 

In particolare, dopo aver esaminato attentamente la singola posizione mediante l’approfondimento delle linee di credito, delle garanzie reali eventualmente presenti, dei soggetti coinvolti e del loro stato patrimoniale, il Loan Manager deve individuare la miglior strategia per il recupero del credito. 

A tal proposito, sono due le strade da prendere in considerazione: il recupero giudiziale ed il recupero stragiudiziale. 

Nell’ambito del recupero giudiziale, le procedure che possono essere incardinate sono di due tipi, esecutive o concorsuali. Il Loan Manager in primis conferirà incarico ad un legale, il quale provvederà ad avviare l’azione secondo le indicazioni ricevute, successivamente si occuperà di gestire i contatti con gli organi della procedura e con il legale stesso, al fine di monitorare l’andamento dell’azione e gli eventuali scostamenti dalla previsione d’incasso iniziale. 

Nell’ambito del recupero stragiudiziale, invece, il Loan Manager dovrà tentare di giungere ad una soluzione bonaria trovando un accordo transattivo con il debitore o, in alternativa, trasferendo il credito ad un soggetto terzo mediante un’ulteriore operazione di cessione. 

La gestione stragiudiziale, ove non vi siano incompatibilità, deve essere svolta parallelamente all’attività giudiziale, al fine di assicurare il massimo recupero nel minor tempo possibile.

In particolare, l’attività di negoziazione stragiudiziale costituisce il fulcro dell’impegno del gestore in quanto, se condotta proficuamente, permette di ottenere incassi sia nel breve che nel lungo periodo. 

Sara Creati – s.creati@lascalaw.com

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