Il governo Draghi si è mosso in zona Cesarini per aprire il paracadute che dovrebbe mettere in sicurezza una parte dei 230 miliardi di crediti garantiti dallo Stato nel corso della pandemia.
La legge di conversione del decreto Aiuti Bis (L’art 42 quater della legge n 142/2022), prevede che la controllata del Ministero dell’economia e della finanza costituisca ‘patrimoni destinati’ per rilevare i fidi delle banche in tre anni.
Preliminarmente, ricordiamo che all’inizio dell’emergenza Covid il decreto liquidità (D.I. 23/2020) ha allargato la platea di destinatari del Fondo di garanzia, per fornire alle imprese finanziamenti garantiti, che sono stati indispensabili per affrontare la caduta pandemica dell’economia.
Se vogliamo parlare di numeri, si precisa che l’intera massa dei crediti oggetto del Fondo Pmi è di circa 230 miliardi con un’esposizione garantita dallo stato da 173 miliardi.
Ovviamente, uno scenario così vasto, moltiplica le incognite sulla puntualità delle restituzioni, e in caso di mancato rimborso si andrebbe ad azionare la garanzia dello stato che andrebbe a pesare in maniera esponenziale sul debito pubblico.
Al fine di evitare il cliff effect che potrebbe realizzarsi a seguito del venire meno delle garanzie, Amco – Asset Management Company S.p.a. (i.e. la società controllata del Mef) lancia il progetto Glam (= Guaranties Loan Active Management), per rilevare i crediti concessi dalle banche durante il Covid con le garanzie pubbliche e intervenire aiutando le banche e le imprese, a rientrare in un modo più soft in un regime di normalità di gestione del credito.
Nello specifico Amco potrà costituire nuovi ‘patrimoni destinati’- la prima tanche conterebbe circa 10/15 miliardi di finanziamenti garantiti -indirizzando i finanziamenti problematici in un canale separato attraverso cui gestire il recupero senza incidere sui saldi di finanza pubblica.
Entro tre anni dalla green line da parte della Commissione europea in relazione all’art 108 del Trattato sul Funzionamento dell’UE, Amco è autorizzata a:
- costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo;
- acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte.
Gli acquisti del patrimonio o dei patrimoni destinati potranno essere finanziati mediante l’emissione di titoli, ovvero l’assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato.
Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti, le banche, gli intermediari finanziari autorizzati e iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB potranno concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato.
Quanto alla normativa applicabile alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi delle nuove disposizioni, il Decreto, al comma 4 dell’art. 42- quater prevede l’applicazione dell’art. 58 TUB e delle seguenti disposizioni della legge sulla cartolarizzazione dei crediti (legge n 130 del 1999):
- Con riferimento alla pubblicità della cessione, si applicano le disposizioni di cui all’art 7.1, comma 6 della L. n 130/99.
- Ai titoli emessi da ciascun patrimonio destinato- si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 5 e, per i proventi di qualunque natura di cui beneficiano a qualunque titolo, dell’articolo 6, comma 1 della L. n. 130/99.
Il Decreto si occupa, poi, di individuare le disposizioni applicabili alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, e ai conti correnti aperti da Amco sui quali verranno accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento spettanti ad Amco o ai soggetti terzi eventualmente nominati, richiamando talune previsioni sulla segregazione patrimoniale di cui all’art. 22 del TUF e all’art 3. Comma 2 bis della L n. 130/99.
Spetterà ora ad uno o piu decreti del MISE, in concerto con il MEF, il compito di dettare apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte di Amco dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.