Le operazioni di cessione in blocco di crediti bancari ai sensi della legge L. 130/1999 e dell’art. 58 del T.U.B. presentano specificità probatorie rispetto alla cessione di singoli crediti. In particolare, assume rilievo il ruolo della ‘dichiarazione di cessione’ resa dalla cedente a favore della cessionaria, come elemento utile – ma non sempre risolutivo – per dimostrare la titolarità del credito ceduto.
Sul punto, la giurisprudenza segnala due linee principali. Il primo orientamento riconosce che la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, possa essere sufficiente, in presenza di elementi comuni che consentano di individuare senza incertezze il credito contestato, anche senza specifica enumerazione dei singoli rapporti. Tale impostazione valorizza il principio di economia processuale e il carattere tipizzante della normativa sull’avviso di cessione ex art. 58 T.U.B.
Il secondo orientamento, invece, ritiene che la semplice pubblicazione non sia sufficiente a sola prova della titolarità del credito ceduto, quando il debitore contesti specificamente l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione in blocco: in queste ipotesi la cessionaria deve dimostrare, caso per caso, con documentazione idonea, l’esatto contenuto della cessione e la riconducibilità del credito.
In tale prospettiva, la dichiarazione della cedente può assumere valore indiziario, ma non pienamente sufficiente se isolata. La sua efficacia dipende dalla capacità di concorrere con altri elementi a formare un quadro probatorio che consenta l’individuazione univoca del credito tra quelli ceduti.
Va osservato, infine, che la scelta fra un approccio ‘mirato’ (dichiarazione riferita al solo credito controverso) e uno ‘completo’ (dichiarazione che ricomprende tutti i rapporti relativi al debitore o al portafoglio ceduto) comporta valutazioni strategiche: l’approccio più snello può contenere il contenzioso, mentre l’approccio più esteso può aumentare la trasparenza ma anche il rischio di ulteriori contestazioni.
In conclusione, l’orientamento giurisprudenziale non fornisce una risposta universale sul contenuto ideale della dichiarazione di cessione: la scelta operativa richiede la verifica del contesto, delle contestazioni sollevate e del profilo probatorio concreto, lasciando alle parti lo spazio per modulare la documentazione in base alle esigenze difensive e processuali.
24.10.2025