“In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all’uso, occorre distinguere l’ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest’ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente” (cfr. Cass. S.U. 19785/2015 cit. e Cass. 9663/2020)”.
Questo è quanto deciso dal Tribunale di Roma con la recentissima sentenza n. 18921 pubblicata in data 22/12/2023.
Il tema è quello dei vizi scoperti successivamente alla consegna del bene, da tenere separati da quelli emersi prima della consegna, per l’effetto rifiutata.
In quest’ultima ipotesi, infatti, la fattispecie è assimilabile a quella della mancata consegna, con la conseguenza che l’Istituto di credito avrà diritto di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, nonché di agire anche nei suoi confronti per la risoluzione del contratto di fornitura, oppure per la riduzione del prezzo.
Nel caso in cui, invece, i vizi fossero occulti e scoperti solo successivamente alla consegna del bene concesso in leasing, l’utilizzatore avrà diritto di azione diretta verso il fornitore per la loro eliminazione, oppure per la sostituzione della cosa, mentre l’Istituto di credito, una volta informato, avrà i medesimi doveri di cui al caso precedente.
In ogni caso, ha precisato il Tribunale, l’utilizzatore potrà agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni eventualmente già pagati al concedente (cfr. Cass. S.U., n. 19785/2015 e Cass. n. 9663/2020).
Quindi… a ognuno la sua soluzione.