12.05.2023 Icon

Rinegoziazione del contratto di leasing: quale tasso indicare?

Domanda più che legittima e non scontata, soprattutto se la sua risposta trova collocazione in una recentissima sentenza del Tribunale di Milano, intervenuta a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui parte opponente aveva contestato come nel contratto di leasing, in seguito alla sua rinegoziazione, fosse stato indicato il solo Tasso Leasing come Tasso Annuo Nominale, e non anche il Tasso Annuo Effettivo, ossia il tasso di interesse determinato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

Per rispondere occorre partire dall’esame dell’art. 6 della delibera CICR del 9/02/2000, a mente del quale “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato”.

L’articolo in parola, come confermato dal Tribunale di Milano, si riferisce ai soli contratti stipulati nell’esercizio dell’attività bancaria, come desumibile dalla circostanza che si faccia esplicito riferimento ai contratti relativi alla raccolta del risparmio e all’esercizio del credito, ossia ai soli contratti propriamente bancari.

Ne consegue che la disciplina in parola, a prescindere dalle conseguenze che ne deriverebbero in caso di sua violazione, non può trovare applicazione con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, in relazione ai quali, pertanto, nessuna disposizione impone l’indicazione del Tasso Annuo Effettivo.

Peraltro, prosegue il Tribunale Meneghino, “la scelta di circoscrivere l’ambito di operatività dell’art. 6 in esame ai soli contratti strettamente bancari di esercizio del credito si giustifica in considerazione del fatto che solo con essi si determina il pagamento degli interessi con finalità di corrispettivo della messa a disposizione di un capitale, con l’effetto che là dove tali pagamenti siano concordati con cadenza infrannuale, la quantificazione degli interessi dovuti viene determinata sulla base e quindi tenendo conto degli interessi in precedenza pagati con gli altri versamenti effettuati nell’anno; in tali casi, quindi, dovendosi rapportare il tasso di interessi su base annua, si spiega perché il Tasso Annuo Effettivo, ossia comprensivo degli effetti della capitalizzazione infrannuale, risulti maggiore rispetto al Tasso Annuo Nominale. Nel contratto di leasing, viceversa, non si configura in senso giuridico un credito di interessi in capo alla concedente e il tasso leasing opera solo come tasso interno di attualizzazione, ossia, secondo la definizione della Banca d’Italia, come tasso rivolto a rendere eguale il costo del bene agli esborsi a titolo di canone e di corrispettivo per l’esercizio dell’opzione di acquisto da parte dell’utilizzatore; se così è, l’eventuale maggiore onere per l’utilizzatore discendente dalla previsione di una periodicità infrannuale del canone non si risolve in un incremento del corrispettivo per il concedente, ma rimane circoscritto a un mero costo contabile per il debitore adempiente, costo che rimane relegato esclusivamente sul piano propriamente contabile, senza incidere sul sinallagma contrattuale”.

Per questa ragione, conclude sul punto il Tribunale, “nei contratti di leasing, in difetto di una normativa in materia di trasparenza che imponga l’indicazione del tasso leasing in termini di T.A.N., piuttosto che di T.A.E., entrambe le opzioni possano indifferentemente essere adottate, fermo restando che, una volta che il canone, in tali contratti sempre quantificato, sia coerente con una delle due differenti sue possibili esplicitazioni, sarà possibile a ritroso accertare se il dato contrattuale riportato sia stato espresso in termini di T.A.N. o di T.A.E.

Autore Francesco Concio

Partner

Milano

f.concio@lascalaw.com

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