Torniamo a parlare di leasing con la recentissima sentenza del Tribunale petroniano pubblicata in data 19/02/2024.
Si tratta di una decisone che interviene in un contesto di pacifico e incontestato inadempimento, avvenuto nel 2011.
Per l’effetto, all’eccezione dell’opponente sollevata sulla base dell’asserito presupposto secondo cui
“il diritto di credito vantato non poteva essere determinato sulla sola base dei canoni scaduti e non pagati ma si doveva tener conto della vendita o ricollocazione ex lege del mezzo secondo la procedura prevista dall’art.1 comma 138 e 139 della l.124/2017”, il Tribunale di Bologna ha risposto rigettando l’opposizione proposta.
E questo, spiega il Tribunale felsineo, per il seguente ordine di motivi: “la novella n. 124 del 2017 non può trovare applicazione al caso in esame; la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha infatti stabilito, che “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa;” (Cass. civ., S.U., sentenza n. 2061/2021). Per i casi pregressi, trovano, quindi, applicazione gli artt., 1458 e 1526 c.c. di cui la giurisprudenza ha fatto applicazione in caso di risoluzione relativa, rispettivamente, al leasing di godimento e a quello traslativo”.
Per tali ragioni, essendo stato previsto in contratto che in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente avrebbe potuto richiedere “a titolo di penale un importo pari all’ammontare dei canoni periodici non ancora maturati, maggiorati del prezzo di acquisto, il tutto attualizzato al TUR o equivalente dedotto quanto il Concedente abbia eventualmente conseguito dalla vendita dei beni”, contrariamente a quanto affermato dall’opponente, non si doveva tener conto della vendita o della ricollocazione del bene secondo la procedura prevista dall’art. 1 comma 138 e 139 della l.124/2017.