“In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto”.
Questo è quanto confermato di recente dalla Sezione seconda della Corte d’Appello di Firenze con sentenza pubblicata in data 07/07/2023.
Si tratta di decisione che si inserisce nel solco già tracciato dalla stessa CDA di Firenze con sentenza n. 802/2023, dalla CDA di Milano con sentenze del 16/02/2023 e del 20/03/2023, oltre che dalla giurisprudenza di Legittimità con pronunce nn. 15200/2018, 30520/2019 e 35476/2022.
Possiamo quindi dire che, laddove in giudizio sia stato azionato un credito vantato in forza di un contratto di locazione finanziaria, è ormai pacifico che la procedura di mediazione non è da considerarsi condizione di procedibilità, neppure nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto macchinari (cfr. CDA Firenze, sentenza n. 802/2023) piuttosto che immobili.