“L’articolo 16, lettera l), della direttiva n. 83/2011/UE dev’essere interpretato nel senso che rientra nell’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione per i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali compresi nell’ambito di applicazione di tale direttiva e vertenti su servizi di noleggio di autovetture corredati di una data o di un periodo di esecuzione specifici un contratto di leasing relativo a un autoveicolo concluso tra un professionista e un consumatore e qualificato come contratto di servizi a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali ai sensi di detta direttiva, qualora l’oggetto principale di tale contratto consista nel consentire al consumatore di utilizzare un veicolo per la durata specifica prevista da detto contratto, dietro pagamento regolare di somme di denaro”.
Questo è quanto deciso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione – con sentenza
del 21 dicembre 2023, n. 38, in forza della quale è stato precisato che la lettera l) dell’art. 16 della Direttiva 83/2011/UE trova applicazione anche nel caso di leasing di autoveicoli senza obbligo di acquisto, purché il relativo contratto sia stato negoziato fuori dai locali commerciali.
Più nello specifico, nel caso di specie la sentenza fa salve le eccezioni di cui all’articolo 16 della Direttiva suddetta e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione alcuna l’art. 9 (rubricato: “Diritto di recesso”), a mente del quale “il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14”.
Per tale ragione, dovendosi intendere per la CGUE estesa anche al leasing di autoveicoli (sempreché il con contratto concluso fuori dai locali commerciali) l’eccezione prevista all’art. 16, lettera l, della Direttiva n. 83/2011/UE per i “servizi di noleggio di autovetture”, nessun recesso potrà essere esercitato dal consumatore.