05.08.2011 Icon

Le polizze fideiussorie, il contratto autonomo di garanzia e le Sezioni Unite

– di Paolo Tartaglia, in Giustizia Civile, n. 2/11, pag. 497

La sentenza delle Sezioni Unite n. 3947, del 18 febbraio 2010, prende in considerazione il tema della natura giuridica delle polizze fideiussiorie e della disciplina ad esse applicabile. La decisione mira a comporre il contrasto determinato dai diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi al riguardo.

Secondo la sentenza in oggetto la polizza fideiussoria laddove prestata a garanzia dell'appaltatore si configura come garanzia atipica  , in quanto l’infungibilità della prestazione dell’appaltatore fa venire meno la solidarietà dell’obbligazione del garante e comporta che il creditore può pretendere da lui solamente un indennizzo o un risarcimento, che è prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto.

L’indirizzo accolto dalle Sezioni Unite mette in risalto la mancanza di uno degli elementi strutturali della fideiussione consistente nell'accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale, non essendo la polizza diretta a garantire l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale, «con conseguente slittamento verso il modello del contratto autonomo di garanzia e inadeguatezza del modello legale fideiussorio».

Dunque,  a parere della Corte, la differenza intercorrete tra i due tipi di contratto deve essere individuata nella causa degli stessi. In particolare, nel contratto autonomo di garanzia, è quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale che può anche riguardare un fare infungibile, mentre, nella fideiussione vi è identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante.

Le polizze fideiussorie si distinguerebbero dalle fideiussioni, perché le prime, se prestate a garanzia di obbligazioni infungibili, appartengono alla categoria delle c.d. «garanzie di tipo indennitario», potendo il creditore tutelarsi rispetto all'inadempimento del debitore soltanto tramite il risarcimento del danno, mentre la fideiussione appartiene alle «garanzie di tipo satisfattorio».

Dal punto di vista formale ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l’impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia . Pertanto, la circostanza che nel documento contrattuale sia inserita l’espressione “a semplice richiesta” non prevederà automaticamente l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore. Occorrerà infatti a tal fine che sia prevista contrattualmente la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell’art. 1945 c.c., oltre all’espressa rinuncia al beneficio di escussione di cui all’art. 1944 c.c.  A parere della Corte,  la polizza fideiussoria non può farsi rientrare nel negozio fideiussorio tipico, dovendosi qualificare come fideiussio indemnitatis, con la conseguenza dell'inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

E’ da segnalare, tuttavia, che tale orientamento giurisprudenziale non è esente da critiche: in particolare, parte della dottrina ha sollevato perplessità in merito alla riconucibilità ad un'unica categoria unitaria di una pluralità di fattispecie tra loro diversificate e neppure omogenee al loro interno.

(Giuliana Poggi – g.poggi@lascalaw.com