30.05.2012 Icon

Invalidità della fideiussione prestata da una società a favore di un’altra per conflitto di interessi e carattere ultra vires

– di Lorenzo Benedetti, in Giurisprudenza Commerciale, n. 38.6, pag. 1348

La III Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20597 del 4 ottobre 2010 ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla validità di una fideiussione prestata da una società per garantire il debito di un’altra verso una banca.

Nella fattispecie concreta oggetto della sentenza in esame ricorreva un’ipotesi di interlocking directorate. La questione considerata dai giudici atteneva alla verifica della validità di una fideiussione come atto compiuto dall’amministratore unico in nome della società ed in conflitto di interessi  con la stessa, con cui impegnava la società ad una garanzia ultra vires, ben oltre il capitale sociale, in favore di altra società collegata ma in evidente stato di decozione, e in spregio a quanto disciplinato nello statuto della società garante che non conteneva nell’oggetto sociale la previsione della prestazione di garanzie a favore di terzi.

“La disciplina dei poteri di rappresentanza dell’amministratore unico di società di capitali è da ravvisare nell’art. 1394 c.c.È annullabile per conflitto di interessi la fideiussione prestata ad una banca da parte di una società di capitali a favore di altra società, entrambe rappresentate dallo stesso amministratore unico.Il limite dell’oggetto posto ai poteri degli amministratori tutela l’interesse non solo dei soci, ma anche dei creditori sociali, con ciò limitando la libertà di iniziativa economica della società in considerazione dell’utilità sociale prevista dall’art. 41, 2 co., Cost..La deliberazione totalitaria ed unanime dell’assemblea che, senza modificare l’oggetto sociale, autorizzi al compimento di un atto estraneo all’oggetto medesimo è nulla (coinvolgendo nella nullità, ai sensi dell’art. 2384-bis, ora abrogato, l’atto così compiuto)”. 

La sentenza riportata in massima, risulta interessante perché si caratterizza per il fatto che la garanzia prestata a favore di un’altra società è stata valutata considerando separatamente il profilo dell’estraneità dall’oggetto sociale da quello del conflitto di interessi.

 

Partendo dall’esistenza di un conflitto di interessi, stante la configurabilità dell’interlocking directorate, vale la pena rilevare che la circostanza di fatto dell’appartenenza della garante e della debitrice principale ad un gruppo non è stata oggetto di esplicito accertamento da parte della pronuncia in commento, presumibilmente perché la disciplina previgente alla riforma del diritto societario, in base alla quale la controversia è stata giudicata, comprendeva varie disposizioni di diritto speciale che elevavano l’interlocking directorate a indice sintomatico dell’esistenza di un gruppo. O forse perché tale circostanza poteva considerarsi pacifica, perché già dedotta a monte, e precisamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

L’appartenenza o meno a un gruppo è di importanza rilevante per stabilire l’esistenza di un conflitto di interessi dell’amministratore unico della società garante e di quella garantita.

Anche anteriormente alla riforma, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere esclusa la sussistenza del conflitto di interessi rispetto ad un’operazione infragruppo pregiudizievole per la singola società aggregata, qualora dall’appartenenza al gruppo fossero derivati alla società medesima vantaggi idonei a compensare il danno da questa sofferto.

Tale principio è stato senz’altro applicato anche dai giudici di legittimità, i quali nella sentenza in esame non si sono limitati a valutare il pregiudizio per la società garante, costitutivo della situazione di conflitto in cui versava l’amministratore comune, ma ha allargato l’indagine alla possibile esistenza di un vantaggio compensativo; che nel caso di specie è stato escluso perché la società garantita versava in stato di evidente decozione e perché l’importo garantito era superiore al capitale sociale della garante.

Il secondo profilo preso in considerazione per valutare la validità della fideiussione è la sua estraneità all’oggetto sociale.

Come noto, per verificare la pertinenza all’oggetto sociale è necessario che le prestazioni di garanzie per debiti altrui siano in concreto finalizzate al soddisfacimento di un interesse economico della società fideiubente.  Nell’ipotesi di un gruppo, l’accertamento in concreto dell’interesse economico  per la società garante, deve essere condotto non in relazione all’atto di disposizione considerato isolatamente, bensì tenendo conto dei vantaggi conseguibili dalla società disponente nell’ambito dei rapporti  con le altre società, in virtù della strategia imprenditoriale unitaria in cui l’atto si colloca.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte ha applicato tale principio proprio per confermare l’estraneità all’oggetto sociale della fideiussione prestata, e ciò sulla base della circostanza per cui il negozio comportava per la società garante “la sola partecipazione al rischio di perdite, e non ai guadagni ed (avveniva) senza corrispettivo”. Pertanto, era evidente l’insussistenza di qualsiasi interesse economico della fideiubente alla prestazione della garanzia.

Un ulteriore elemento sul quale si è fondata la valutazione dell’estraneità all’oggetto sociale dell’atto è stato il carattere omnibus della fideiussione.

Infatti, affinché via sia compatibilità con l’oggetto sociale non ci deve essere sproporzione tra i costi (effettivi o potenziali) di un atto e le dimensioni dell’impresa, da determinarsi in relazione alla struttura organizzativo-finanziaria di cui fa parte anche  il capitale sociale.

Seguendo il ragionamento della Corte, ne consegue che il rilascio di una fideiussione omnibus per un importo superiore al capitale sociale della società garante, come è avvenuto nel caso di specie, può essere giudicato estraneo all’oggetto sociale.

 

Altro punto di interesse della sentenza è sicuramente la valutazione in merito  alla rilevanza dell’autorizzazione assembleare assunta all’unanimità per la configurabilità del conflitto di interessi.

Infatti, la Corte ha considerato irrilevante, ai fini dell’annullabilità della fideiussione, la previa autorizzazione unanime assembleare.

Tale valutazione di irrilevanza è sicuramente in contrasto che l’orientamento giurisprudenziale maggioritario sull’interpretazione dell’art. 2364, 1 co, n. 4 c.c. vigente prima della riforma del 2003.

Tuttavia, la Corte ha osservato che l’autorizzazione ex art. 2364, 1 co, n. 4 c.c. non era idonea ad escludere l’annullabilità dell’atto compiuto in conflitto di interessi dall’amministratore, ma “indice certo di un interesse conflittuale”. Aggiunge, inoltre, che l’autorizzazione assembleare in tale caso non aveva capacità autorizzatoria in quanto “illecita, essendo contraria all’oggetto sociale e dannosa per i terzi creditori”.

Nella sentenza in esame la Corte ha pertanto disposto la nullità della fideiussione per debito altrui (ritenuta) ultra vires e della delibera assembleare totalitaria che ne aveva autorizzato la concessione. E prosegue ritenendo che il limite dell’oggetto sociale risulta posto – in relazione alla disciplina pre riforma – a tutela non dell’interesse esclusivo dei soci, ma anche di un interesse generale, quale la tutela dei creditori e per questo idoneo a perseguire l’utilità sociale di cui all’ex art. 41, 2 co. Cost..

 

Per completezza espositiva si rileva che l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza di cui sopra, non è conforme a quello maggioritario.

Infatti, volendo prescindere dalla problematica inerente al potere dell’assemblea  di autorizzare violazioni statutarie, da tempo si ritiene che il limite dell’oggetto sociale può essere superato con il consenso della totalità dei soci. È pacifico, infatti, che i soci vantano un interesse giuridicamente tutelato a che la società non estenda la propria attività a campi diversi da quelli previsti nell’oggetto sociale senza il rispetto del procedimento formale di modificazione dell’atto costitutivo.

Tale interesse si collega al diritto di recesso di cui all’art. 2437 c.c., che inderogabilmente spettava, ante riforma,  ai soci dissenzienti, rispetto alle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto sociale.

Pertanto, se il limite dell’oggetto sociale è posto unicamente a tutela dei soci, gli stessi votando a favore della delibera che autorizza la singola concreta deviazione, posso certamente rinunciarvi, dato che la disciplina dell’oggetto sociale riguarda esclusivamente interessi privati che rimangono nella disponibilità dei loro titolari.

Seguendo tale orientamento, e con riferimento alla fattispecie concreta sottoposta al vaglio della corte, non si può non giungere a conclusioni differenti: La previsione dell’art. 2384-bis c.c. tutelava l’interesse dei soci al rispetto dell’oggetto sociale, comminando l’inefficacia dell’atto ultra vires, salva l’ipotesi in cui, essendo il terzo in buona fede, veniva attribuita prevalenza all’affidamento dello stesso nel negozio stipulato con la società.

Nel caso di specie, il terzo garantito non era meritevole di alcuna protezione perché, presumibilmente in mala fede; poteva dunque operare la tutela per il soci, di inefficacia dell’atto compiuto dall’amministratore. Poiché, però, la delibera unanime relativa all’autorizzazione dell’atto doveva considerarsi come espressa rinunzia all’osservanza del limite dell’oggetto sociale, la fideiussione concessa avrebbe dovuto considerarsi valida ed efficace.

(Carmela Prencipe – c.prencipe@lascalaw.com)