Tribunale di Piacenza, Sez. I, 8.04.11 Giud. Schiaffino – YY s.r.l. e Avv. YX c/ Comune di Piacenza e XX s.p.a., in il Corriere del Merito n.5/2012 con commento di Adriana NeriSentenza: “Nell‘ambito di un contratto di polizza fideiussoria, che risulti essere stata escussa illegittimamente dal creditore-beneficiario, deve ritenersi ammissibile il ricorso innominato ex art. 700 c.p.c. da parte del debitore principale e del coobbligato i quali, non essendo destinatari né del precetto, né del pignoramento, non possono avvalersi di ulteriori rimedi per inibire l’inizio della preannunciata esecuzione contro il garante e conseguentemente per impedire a questi di agire nei loro confronti, in via di regresso, per il recupero delle somme pagate.”La decisione in commento si segnala soprattutto per il suo carattere fortemente innovativo quanto all’aspetto concernente la legittimazione del debitore-ordinante di una polizza fideiussoria, non destinatario della notifica del titolo esecutivo e del precetto e dunque estraneo all’esecuzione, ad utilizzare lo strumento cautelare atipico al fine di impedire l’esecuzione del preannunciato pignoramento contro il garante.
Va premesso sul punto che la polizza fideiussoria è da inquadrarsi nell’alveo delle garanzie c.d atipiche, in particolare del contratto autonomo di garanzia: ciò comporta per il garante l’impossibilità di far valere contro il beneficiario eccezioni attinenti alla validità ed efficacia del rapporto principale. Tuttavia si riconosce al garante la possibilità di eccepire l’inesistenza o l’illiceità di tale rapporto e la c.d. exceptio doli tutte le volte in cui l’escussione della polizza da parte del beneficiario appaia prima facie abusiva o fraudolenta.
La giurisprudenza, in particolare con riferimento al caso di specie, attribuisce analogo potere al debitore garantito, riconoscendo a quest’ultimo – accanto alla legittimazione esclusiva ad esperire i normali rimedi contrattuali ed extracontrattuali contro il creditore – anche la legittimazione ad agire con ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di impedire al garante di effettuare il pagamento nei confronti del creditore nel caso di denunciato, ma in realtà insussistente, inadempimento dell’obbligazione garantita.
La novità della sentenza in commento risiede oggi nella tutela cautelare concessa al debitore ordinante anche al fine di inibire al creditore di iniziare l’esecuzione forzata contro il garante, in quanto sul piano sostanziale il debitore, pur non essendo il destinatario immediato del pregiudizio derivante dall’esecuzione, è colui che in definitiva subisce la (ingiusta) diminuzione patrimoniale a seguito della (abusiva) escussione della garanzia.
In particolare nella vicenda oggetto della sentenza tale tutela era concessa con l’intento esclusivamente funzionale di anticipare gli effetti della decisione sull’istanza ex art. 649 c.p.c., in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dal garante, onde evitare che nel lasso temporale intercorrente tra il momento della proposizione dell’opposizione e la decisione su detta istanza il creditore potesse intraprendere la minacciata esecuzione con la conseguente, e successiva, azione di regresso da parte del garante nei confronti del debitore ordinante.
(Walter Pirracchio – w.pirracchio@lascalaw.com)