20.05.2024 Icon

Via libera anche senza la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine

Con una recentissima sentenza dello scorso 06.05.2024, il Tribunale di Brindisi ha ribadito l’infondatezza delle eccezioni avversarie in punto di omessa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.

Il tutto sorge nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in occasione del quale parte opponente aveva sostenuto che la mancata trasmissione della predetta comunicazione rendesse l’intero credito inesigibile.

Nella propria decisione, il Giudice offre due spunti di riflessione: in primo luogo, sottolinea come la comunicazione di intervenuta cessione regolarmente ricevuta dal debitore con l’espressa “richiesta di pagamento del debito residuo e con l’avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l’autorità giudiziaria, evidenza inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine”.

Ma non solo, il Tribunale fa un passo in più: “La decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all’istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l’ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l’immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione (cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 29/08/2023, n.1565). Pertanto, anche ove non volesse ritenersi intervenuta la preventiva intimazione, in ogni caso, stante le incontestate inadempienze contrattuali, la parte opposta legittimamente avrebbe potuto adire l’Autorità Giudiziaria per il recupero dell’intera somma mutuata”.

Dunque, anche nel caso di totale assenza sia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine sia di una preventiva intimazione, il creditore può senz’altro agire per il recupero del proprio credito.

Autore Jennyfer Mariano

Associate

Milano

j.mariano@lascalaw.com

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