“In tema di usura, la contestazione svolta dalla parte debitrice deve essere specifica e fornita di idonei riscontri istruttori, la cui assenza non può che condurre al rigetto dell’eccezione”.
In questi termini può riassumersi il principio posto a fondamento della sentenza n. 679 del 22/03/2024 resa dal Tribunale di Catanzaro a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un consumatore.
Parte opponente ha dedotto che i contratti di finanziamento posti a fondamento dell’azione monitoria fossero affetti da usura originaria sia con riferimento agli interessi corrispettivi, e ciò specie in ragione del computo nel T.E.G.M. del costo delle polizze assicurative, sia con riguardo agli interessi moratori.
Premettendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell’onere probatorio tra le parti, e che dunque il debitore opponente deve allegare e provare il corretto adempimento dell’obbligazione assunta ovvero la sussistenza di atti o fatti modificativi o estintivi dell’altrui pretesa, il Giudice dell’opposizione, con riguardo agli interessi moratori, ricorda come “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori”, laddove il tasso soglia sarà costituito dal T.E.G.M. previsto per l’operazione negoziale di riferimentoincrementato della maggiorazione media degli interessi moratori.
Dunque, il Magistrato rileva come nel caso di specie “l’affermata natura usuraria degli interessi moratori appare del tutto sfornita della necessaria allegazione in quanto la difesa dell’opponente ha del tutto omesso di persino di specificare quale sarebbe il tasso soglia usura per gli interessi moratori”, ciò che si sostanzia nel mancato assolvimento dell’onere probatorio imposto dall’art. 2697 a carico della parte che eccepisce la sussistenza di interessi usurari.
Procedendo oltre, con riguardo agli interessi corrispettivi il Giudice ha ritenuto, oltre alla eccessiva genericità delle doglianze avversarie, che il costo delle polizze assicurative non dovesse essere incluso nel calcolo del TAEG in ragione dei molteplici indici che ne confermano il carattere non obbligatorio: tra questi, l’espressa qualificazione del servizio come “facoltativa” riportata sul contratto e la presenza sul modulo “Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori” anche del diverso costo dell’operazione nelle due ipotesi di adesione e non adesione alla polizza.
Pertanto, in considerazione del tenore letterale del documento negoziale, il Tribunale ha affermato che “la prova di una eventuale obbligatorietà deve essere fornita dal cliente, anche attraverso prova presuntiva, ma parte opponente non ha fornito alcun elemento in tal senso. Si osserva, infatti, che parte opponente non ha neppure prodotto in giudizio il contratto di assicurazione in oggetto, né ha allegato – ne tanto meno provato – che la stipula dell’assicurazione fu imposta dal finanziatore per ottenere il prestito alle condizioni offerte. In ragione dell’assoluta mancanza di allegazione e prova da parte dell’opponente, pertanto, deve essere affermata la natura facoltativa delle polizze assicurative contratte dal cliente”.
In ragione di tali conclusioni, il Giudice dell’opposizione ha ritenuto di disattendere le contestazioni svolte da parte attrice in punto di usura degli interessi corrispettivi in quanto generiche e sprovviste di prova a supporto e confermare, in definitiva, il decreto ingiuntivo opposto.