09.06.2025 Icon

Ultima chiamata per la tutela dei diritti: volo inammissibile

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha potuto fornire il proprio punto di vista in merito all’ammissibilità (o meno) di un’opposizione a decreto ingiuntivo formulata, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., alla luce dei principi dettati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9479/2023 in tema di abusività delle clausole contrattuali.

Nel dettaglio, la sentenza ha definito un giudizio di opposizione, affidato al nostro Studio, introdotto dalla parte debitrice esecutata, nella specie un consumatore, in virtù del termine di quaranta giorni concesso dal Giudice dell’Esecuzione proprio alla luce dei sopra richiamati principi.

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile.

La motivazione principale posta alla base di tale decisione si è sostanzialmente incentrata sul mancato rispetto, da parte dell’opponente, proprio di quei medesimi principi che hanno di fatto previsto questa specifica tutela in favore dei soggetti consumatori.

Il Giudice meneghino ha infatti verificato e accertato come all’interno dell’atto di citazione fosse del tutto assente qualsivoglia eccezione riferibile, anche solo astrattamente, all’eventuale abusività delle clausole inserite nei contratti oggetto di decreto ingiuntivo.

Sul punto, il Tribunale ha rilevato che: “in base principi enunciati dalla C.G.U.E., recepiti dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023- la possibilità di instaurare un’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. è riconosciuta al solo scopo di consentire al consumatore di far valere l’abusività di clausole contrattuali qualora la verifica sul carattere abusivo delle clausole non sia stata compiuta dal Giudice della fase monitoria e dunque al fine di evitare che l’eventuale inattività del Giudice investito dell’istanza di ingiunzione produca un pregiudizio irreparabile in capo al consumatore”.

Nel traslare simili principi sul caso di specie, il Giudice ha potuto appurare che “il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 31.5.2024, ha avvisato il debitore che entro quaranta giorni dalla comunicazione della già menzionata ordinanza poteva proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per far valere il solo “carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione” (v. doc. 10 intervenuta)”.

Pertanto, continua il Giudice, “non possono essere esaminate e decise le doglianze relative al mancato espletamento della mediazione obbligatoria, o all’asserito difetto di legittimazione attiva, ovvero i profili di illiceità per anatocismo non consentito ovvero per interessi usurari o la nullità per indeterminatezza delle clausole relative al tasso di interesse poiché non attengono ad alcuno dei profili di nullità di cui all’art. 33 comma 2 lett. a) e ss D.Lgs. n. 206/2005 e comunque non determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma attengono a profili di tutela diversi”.

L’opponente ha utilizzato tale specifico mezzo di impugnazione per proporre, in sostanza, un’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 c.p.c.: azione, questa, naturalmente non più percorribile per decorrenza, già all’epoca, dei relativi termini di legge.

Il Tribunale ha dunque concluso nel ritenere inammissibile l’opposizione “poiché non è stata eccepita la nullità per abusività ex art. 33 e ss. D.L.vo n. 206/2005 di alcuna clausola dei contratti stipulati”.

Il decreto ingiuntivo è stato quindi definitivamente confermato.