21.11.2022 Icon

Tutto dipende dal dies a quo

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – uniformandosi alla giurisprudenza ormai costante sul punto – ha chiarito che, per i contratti di credito al consumo, il dies a quo in tema di prescrizione non coincide con la data di stipula del contratto, né con la scadenza delle singole rate del piano di ammortamento.

Trattandosi di contratto di durata (in cui l’obbligo di restituzione del capitale è differito nel tempo) infatti, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione. 

Ne consegue, ha specificato il Tribunale che la prescrizione decennale può decorrere – unicamente – “dalla scadenza dell’ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell’ultima rata del mutuo (cfr. Cass., 10-9-2010, n. 19291. Trib. Avellino, sent. n. 1436 del 20-08-2018” (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. 4011 del 09-11-22).

Nella fattispecie: i) il contratto di finanziamento azionato era stato sottoscritto in data 13-04-2007; ii) detto finanziamento prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 60 rate mensili a partire dal 20-05-2007; iii) la scadenza dell’ultima rata era prevista per il 20-04-2012; iv) il credito avrebbe potuto ritenersi prescritto solo in data 20-04-2022; v) la decorrenza del termine di prescrizione era stata interrotta con la notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta in data 23-02-2018.

Autore Anna Vicinanza

Associate

Milano

a.vicinanza@lascalaw.com

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