10.11.2025 Icon

Tra ammissibilità e pertinenza: le eccezioni nel giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

Con riferimento al contenzioso relativo ai contratti di credito al consumo generato a seguito della nota sentenza delle Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 9479/2023, il dibattito sulla vessatorietà delle clausole contrattuali prosegue e si struttura sempre di più.

A tal proposito, si richiama l’ordinanza del 27 ottobre 2025 del Tribunale di Firenze, emessa a seguito della prima udienza di comparizione nell’ambito di un giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., incardinato dal debitore esecutato in virtù della concessione del termine di quaranta giorni da parte del Giudice dell’esecuzione per la verifica della presunta vessatorietà delle clausole del contratto posto a fondamento del titolo esecutivo.

L’opponente, se da una parte, ha eccepito la vessatorietà delle clausole senza contestazioni specifiche ed in modo generico, dall’altra parte, risulta aver formulato anche una serie di eccezioni attinenti prevalentemente al merito della pretesa creditoria.

Ebbene, stante quanto sopra, il Giudice adito ha rigettato l’istanza di sospensione della esecutorietà del decreto opposto richiesta dall’attore, ritenendo non sussistenti i gravi motivi ex art. 649 c.p.c. nel caso in esame.

A sostengo di ciò, segnatamente, il Tribunale ha statuito, anzitutto, che

l’opposizione proposta è stata effettuata oltre il termine perentorio di legge (il 7.1.2025 anziché entro il 31.12.2024)”,

considerato che il Giudice dell’esecuzione aveva concesso al debitore esecutato, poi opponente, un termine di 40 giorni per la formulazione dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.

Dopodiché, il Tribunale ha avuto modo di chiarire che

il rimedio previsto dalla sent. Cass. Sez. Unite n. 9479/2023 autorizza ad una opposizione ex art. 650 c.p.c. sul solo profilo della pretesa abusività delle clausole contrattuali, dunque ogni altra contestazione proposta dal Vitale nel proprio atto introduttivo (nullità ex art. 117 comma 1 TUB; violazione merito creditizio; omessa produzione di revoca e costituzione in mora; applicazione art. 125 bis comma 7 TUB; omessa indicazione tipo ammortamento, TEG, condizioni variazione tasso di interesse, clausole penali e di mora, diritto di recesso, condizioni dell’estinzione anticipata, tasso di mora) deve considerarsi inammissibile nel presente giudizio”.

In altri termini, il Giudice ha circoscritto l’ambito oggettivo del predetto giudizio alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite, le quali hanno precisato che l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è ammissibile esclusivamente in materia di contratti stipulati tra professionista e consumatore e soltanto con riferimento al profilo dell’abusività delle clausole del contratto fonte negoziale del credito azionato con decreto ingiuntivo.

Di conseguenza, qualunque altra doglianza – come, ad esempio, nel caso in esame, sul merito creditizio, sulla nullità ex art. 117 TUB, ecc. – non può essere valorizzata in detta sede e, pertanto, tali eccezioni, non essendo riconducibili al solo profilo dell’abusività, risultano inammissibili.

Per ultimo, sulla scorta di quanto eccepito dalla parte opposta, il Tribunale di Firenze ha rilevato anche che il contratto azionato “risulta stipulato da soc. (omissis) di (omissis), dunque da soggetto privo della qualità di consumatore, pertanto non legittimato a formulare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.”.

Più in particolare, il Giudice ha correttamente delimitato l’ambito soggettivo dell’opposizione tardiva alla sola figura del consumatore: ciò comporta che le imprese individuali o società non possono avvalersi di tale rimedio, con conseguente necessità di dover formulare tempestivamente l’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.

La predetta ordinanza del Tribunale di Firenze costituisce, dunque, un corretto esempio dell’operatività dei principi stabiliti delle Sezioni Unite (Cass. n. 9479/2023), secondo cui l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. rappresenta uno strumento riservato esclusivamente al debitore consumatore per contestare unicamente l’abusività delle clausole contrattuali.

Le ulteriori doglianze di merito, diversamente, non possono essere trattate in tal sede e di conseguenza risultano inammissibili.

In conclusione, il Giudice del Tribunale di Firenze ha respinto l’istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, previo rigetto della prova orale richiesta dall’opponente, ha rinviato all’udienza per la precisazione conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

Autore Vito Tamma

Associate

Milano

v.tamma@lascalaw.com

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