04.03.2024 Icon

Tasso soglia? C’è la maggiorazione!

Com’è noto, con riferimento ai contratti di credito al consumo, la verifica del tasso di mora rispetto al relativo tasso soglia rappresenta un argomento costantemente al centro del dibattito giurisprudenziale.

Sul punto, occorre richiamare la recentissima sentenza del Tribunale di Teramo n. 154/2024 pubblicata il 19.02.24 emessa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui, stante il perdurante inadempimento degli opponenti, un istituto di credito aveva agito in via monitoria nei loro confronti, in forza di un contratto di finanziamento concluso nel settembre 2007 e rimasto insoluto.

A tal proposito, parte debitrice, tra le altre doglianze, aveva eccepito la stipulazione e la conseguente applicazione da parte della banca creditrice di interessi di mora ad un tasso ultralegale, asserendone la loro illegittimità.

Tuttavia, a seguito delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio contabile disposta dal Giudicante, il Tribunale di Teramo ha emesso la sopra richiamata sentenza, accogliendo in pratica le difese della parte creditrice.

Nello caso in esame, l’opposta ha anzitutto rilevato che, fino al maggio 2011, il tasso soglia d’usura, idoneo al confronto con il tasso di mora, si ottiene applicando la maggiorazione del 2,1% aumentata del 50% al TEGM della singola categoria contrattuale.

In generale, si tratta di un principio consolidato dalla recente giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale il tasso di mora deve essere confrontato con la soglia d’usura tenendo in considerazione lo spread medio di mora rilevato dal Ministero del Tesoro (vedi Cassazione n. 19597/2020 e Cassazione, n. 26286/2019).

Tali sentenze, a loro volta, richiamano la “Nota di chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” di Banca d’Italia del 2013, in cui si esplicita che “…  la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”.

Ciò detto, nel giudizio de quo, considerata la conclusione di un contratto di finanziamento finalizzatoall’acquisto di una vettura con un tasso di mora pattuito pari al 15,96%, la categoria di riferimento vigente all’epoca della predetta stipula (2007) è stata individuata in quella di “credito finalizzato all’acquisto rateale” (valore: oltre € 5.000,00), ove, segnatamente, è indicato un tasso soglia usura del 15,855% ed un tasso medio del 10,57%.

Dalle suddette argomentazioni, il Giudice ha statuito pertanto che il corrispondente tasso soglia si consegue maggiorando il TEGM di 2,1 punti *1,5, ottenendo così il risultato del 19,0050% (TSU mora= (TEGM + 2,1%) * 1,5 = (10,57% + 2,1%) * 1,5 = 12,67% * 1,5 = 19,0050%).

Sicché, nel caso di specie, i tassi di mora non sono risultati usurari, essendo il tasso soglia (19,0050%) al di sopra di quello di mora pattuito nel contratto di finanziamento azionato (15,96%).  

In conclusione, il Tribunale di Teramo ha affermato che “la verifica in ordine all’eventuale superamento del TSU da parte degli interessi di mora, va effettuata confrontandola con un TSU determinato previa maggiorazione del TEGM dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d’Italia nell’ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, aumentato della metà (da maggio 2011, il TSU per gli interessi di mora è determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali)”.

Alla stregua anche di tale ragionamento, il Giudice ha rigettato l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando gli opponenti al pagamento delle spese legali.

Autore Vito Tamma

Associate

Milano

v.tamma@lascalaw.com

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