10.03.2025 Icon

Sull’applicazione di interessi usurari: le regole di ripartizione dell’onere probatorio

Con una recente pronuncia resa a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Fermo ha rigettato le censure svolte dall’opponente in materia di usura, tributando l’opportuno rilievo al contegno processuale adottato dal consumatore.

Il Giudice ha, dapprima, ribadito che l’onere di allegare elementi a supporto dell’invocata usurarietà dei tassi di interesse applicati al rapporto di credito incombe sullo stesso attore, ripercorrendo in tal modo un’opzione interpretativa ormai diffusa in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito.

In particolare, il Tribunale, nel definire i criteri di riparto dell’onere probatorio, si è così pronunciato: “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l’incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l’interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l’attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta”.

L’iter argomentativo condotto dal Giudice, poi, si sofferma sull’onere assertivo al quale soggiace l’eccezione di usura degli interessi e ne specifica il contenuto, precisando che il consumatore deve dedurre: a) la fattispecie contrattuale; b) la clausola negoziale; c) il tasso moratorio in concreto applicato; d) la misura del TEGM nel periodo di riferimento.

Infine, il Tribunale ha escluso che la consulenza tecnica d’ufficio, in mancanza di specifiche allegazioni, possa sopperire alle carenze deduttive e probatorie palesate dall’opponente: “essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l’onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità. Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un’indagine esplorativa sull’esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212)”.

Muovendo da tali premesse, il Giudice, non ravvisando elementi sufficienti a paralizzare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, ha concluso rigettando l’opposizione e confermando, per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto.

Autore Stefano Zofrea

Associate

Milano

s.zofrea@lascalaw.com

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