02.09.2024 Icon

Se non è tempestiva, l’eccezione è tardiva!

Com’è noto, in relazione ai giudizi derivanti dall’inadempimento di un contratto di credito al consumo, la tempestività della proposizione delle eccezioni di merito da parte del debitore ingiunto costituisce oramai un elemento dirimente nell’odierno contesto giurisprudenziale.

Sul punto, occorre richiamare la recentissima sentenza del Tribunale di Nola n. 2196/2024 pubblicata il 09.07.24 ed emessa all’esito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 1, c.p.c. in cui, stante il perdurante inadempimento dell’opponente, un istituto di credito, dopo aver agito in via monitoria nei suoi confronti, in forza di un contratto di finanziamento concluso nel marzo 2017 e rimasto poi insoluto, aveva notificato atto di precetto.

Al riguardo, parte debitrice, tra le altre doglianze, aveva eccepito nel merito sia l’omessa comunicazione di cessione del credito azionato con la conseguente carenza di legittimazione attiva dell’istituto di credito cessionario, sia la carenza di prova scritta del predetto contratto inadempiuto, in quanto, a suo dire, il creditore avrebbe offerto in comunicazione soltanto un certificato ex art. 50 TUB in difetto dei requisiti prescritti dalla suddetta norma.

Tuttavia, a seguito delle controdeduzioni formulate dalla parte opposta in ordine alla tardività delle predette eccezioni, il Tribunale di Nola ha emesso la sopra richiamata sentenza, accogliendo in pratica le difese della parte creditrice.

Nel dettaglio, l’opposta ha rilevato che l’opposizione de quo risulta inammissibile perché controparte avrebbe utilizzato lo strumento dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 comma 1 c.p.c. (c.d. opposizione a precetto), formulando delle eccezioni di merito relative al contratto di credito al consumo oggetto di giudizio che, però, avrebbero dovuto tutt’al più sollevare in sede di opposizione a decreto ingiuntivoinnanzi al giudice naturale della causa, competente per le questioni di merito, ex art. 645 c.p.c., oppure, in presenza delle prescritte condizioni, con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che in generale va esperita entro 10 giorni dal primo atto dell’esecuzione.

Circostanza che, a ben vedere, non si è mai verificata nel caso in esame, non essendo mai stato opposto il decreto ingiuntivo nei predetti termini.

Sicché, parte creditrice ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione a precetto.  

Dalle suddette argomentazioni, il Giudice ha statuito che nel caso di specie l’opposizione è inammissibile, sostenendo che “con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un’azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l’inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta... Essa consiste, cioè, nell’impugnare l’azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l’ingiustizia dell’esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo”.

In altri termini, il Tribunale di Nola chiarisce che con riferimento al titolo esecutivo (nel caso che ci occupa, un decreto ingiuntivo), per mezzo dello strumento dell’opposizione all’esecuzione non si possono eccepire e contestare vizi di rito o di merito: “Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l’opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999)”.

Ciò detto, il Giudice precisa anche che, con l’opposizione all’esecuzione, è pur sempre consentito contestare la validità, l’esistenza e l’efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), “mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l’esistenza del credito in esso consacrato”.

Tuttavia, il Tribunale di Nola specifica che tale opposizione di merito può essere incardinata “soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).”

Alla stregua dei suesposti principi, quindi il Giudice ha affermato che le eccezioni sollevate dalla parte opponente (carenza di legittimazione attiva e carenza di prova scritta) in realtà si riferiscono a circostanze precedenti all’emissione del decreto ingiuntivo.

Di conseguenza, è stato affermato il principio secondo cui “le relative doglianze non possono essere sollevate in sede di opposizione all’esecuzione, ma nell’opportuna sede di merito (per l’appunto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”. In definitiva, il Tribunale di Nola ha dichiarato l’opposizione inammissibile, condannando la parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte opposta

Autore Vito Tamma

Associate

Milano

v.tamma@lascalaw.com

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