Con una recentissima sentenza dello scorso 11.07.2023, il Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona – ha fornito un interessante spunto di riflessione in tema di inclusione delle spese di polizza all’interno del calcolo del TAEG.
Il tutto nasce nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in occasione del quale la parte opponente aveva eccepito l’erroneità del TAEG per la mancata inclusione dei costi per l’assicurazione.
Il Giudice ha dapprima ricordato come le uniche assicurazione obbligatorie per legge sono previste solo nel caso di prestiti con cessione del quinto mentre per il caso di prestiti personali l’assicurazione è facoltativa, ovvero rimessa alla discrezionalità del cliente che può scegliere se stipularla o meno.
Dopodiché il Tribunale, dopo aver richiamato le Istruzioni della Banca d’Italia (per il caso di specie dell’agosto 2009, secondo le quali è necessario considerare ai fini del calcolo del TEG “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio…), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”) e averne sottolineato il carattere non vincolante in sede giudiziaria, ha posto l’attenzione sul requisito della “contestualità alla stipula” richiesto dalla norma.
Solo, infatti, qualora si verta nelle ipotesi di polizza ivi considerate potrà parlarsi di tipologia di spesa collegata ex se all’erogazione del credito; in tutti gli altri casi, l’inclusione della spesa potrà avvenire solo laddove la stipula risulti obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
In sentenza si è quindi concluso affermando che “il requisito della contestualità della stipulazione del contratto di finanziamento, pertanto, quale dato sostanzialmente “neutro”, ed in verità posto in quelle statuizioni di Banca d’Italia in forma cumulativa rispetto ai primi due requisiti, non va preso allora ex se in considerazione ai fini del calcolo del TEG, dovendosi piuttosto valutare la presenza, o meno, ai fini della verifica della configurabilità di un “collegamento” effettivamente tale, del requisito della cd. obbligatorietà della polizza medesima”.
Dunque, non essendo dimostrato che nel contratto stipulato tra le parti, la polizza sottoscritta dal cliente fosse una condizione essenziale per ottenere il finanziamento, il Giudice ha rigettato l’eccezione avversaria al pari della richiesta di ricalcolo del piano di ammortamento.