22.05.2023 Icon

Revolving valida anche senza l’intermediario abilitato

Non può, infine, neanche accedersi alla tesi secondo cui il contratto non sarebbe valido per assenza di un intermediario finanziario abilitato, in palese violazione dell’art. 3 D.lgs. n. 374/1999 non essendo qualificabili come tali il titolare dell’attività commerciale, ovvero un suo dipendente, dovendosi ritenere privi di abilitazione a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni”.

Questa è la motivazione contenuta nella recentissima sentenza n. 358/2023 del 16 maggio 2023, emessa dal Tribunale di Trapani a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti di una 106 TUB.

Più in particolare, ha precisato il Giudice di prime cure, “mancando un’esplicita previsione normativa, va escluso che la violazione del summenzionato obbligo possa determinare, a norma dell’art. 1418, comma I c.c. la nullità del contratto eccepita dall’opponente (cfr. Cass. SSUU 2674/2007); inoltre, la dichiarazione riferita al contraente in forza della sottoscrizione (“Prendo atto che potrà essermi concessa da […] l’apertura di una linea di credito…”) denota come lo stesso contraente abbia individuato correttamente la […] come mutuante del contratto di finanziamento sottoscritto”.

Ne consegue che, alla stipula di contratti per strumenti finanziari diversi dal finanziamento, tra cui le carte di pagamento e, più nello specifico, quelle revolving, possono partecipare anche soggetti non qualificabili come intermediari finanziari abilitati.

E non serve aggiungere che, se questo accade, nessuna nullità contrattuale può essere ascritta al soggetto che ha concesso il credito.

Autore Michele Petrosino

Associate

Milano

m.petrosino@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Credito Al Consumo ?

Contattaci subito