Il Tribunale di Velletri, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un consumatore, si è pronunciato sul versante della titolarità attiva del rapporto controverso, attribuendo particolare rilievo sia al compendio documentale versato in atti che alla condotta processuale adottata dall’opponente.
Il Giudice di prime cure ha, dapprima, valorizzato l’efficacia probatoria della documentazione prodotta dall’opposta al fine di suffragare l’acquisto della posizione creditoria, escludendo che la cessione debba essere provata necessariamente per iscritto: “come è stato chiarito, però, anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la cessione di un credito non esige che ne sia data prova necessariamente in forma scritta, mediante la produzione del relativo contratto di cessione, dal momento che quest’ultimo non soggiace, di regola, a particolari requisiti di forma, ad substantiam o ad probationem, e ben può essere, pertanto, dimostrata anche mediante il ricorso a elementi di natura indiziaria”.
Dopodiché, il Tribunale si è soffermato sulla valenza dell’Avviso di cessione pubblicato sulla Gazzeta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 T.U.B.: “a tal riguardo, è stato quindi evidenziato, in coerenza con i principi sopra enunciati, che è senz’altro vero che l’avviso di cessione pubblicato in G.U., previsto dall’art. 58 cit., assolve di per sé (non diversamente dalla notificazione o dall’accettazione di cui all’art. 1264 cit. che è inteso a sostituire) alla funzione di rendere nota la cessione a ciascun singolo debitore, onde evitare che eventuali pagamenti da lui effettuati al creditore cedente possano avere efficacia liberatoria anche nei confronti del cessionario, ma che, ciò nondimeno, è ben possibile che detto avviso possa rilevare anche quale elemento idoneo, indirettamente, a dar prova del fatto dell’avvenuto trasferimento del credito, in un contesto in cui, si è detto, non è precluso il ricorso anche ad elementi dimostrativi diversi dalla diretta produzione di un contratto di cessione in forma scritta, elementi da apprezzare, d’altro canto, pure in rapporto alle contestazioni che, in concreto, l’obbligato abbia sollevato in relazione a tale trasferimento (cfr. ancora, Cass. n. 17944/23 cit. e, sempre di recente, Cass. civ. n. 13289/2024)”.
Infine, la pronuncia in commento pone l’accento sul contegno processuale adottato dall’opponente, essendosi quest’ultimo limitato ad invocare una presunta carenza di titolarità attiva del rapporto senza offrire alcun tipo di sostegno argomentativo: “opera anche in questa materia il generale principio di cd. non contestazione, sicché è da ritenere, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., che sia preciso onere del debitore contestare in maniera concreta e specifica il fatto dell’avvenuta cessione del credito e che, in difetto di una simile contestazione, tale fatto possa risultare acclarato senza che gravi, correlativamente, sulla cessionaria l’onere di fornire puntuale dimostrazione di circostanze che, per l’appunto, non abbiano formato oggetto di alcuna deduzione in contrario ad opera della sua controparte”.
Il Tribunale di Velletri, quindi, muovendo dalle superiori argomentazioni, ha respinto i motivi di opposizione formulati dal debitore e confermato, per l’effetto, il provvedimento monitorio.