27.01.2025 Icon

Quando il sinallagma contrattuale salva il credito revolving

Secondo la Corte di Appello di Reggio Calabria la clausola inserita in un contratto di prestito al consumo con cui si prevede l’attivazione di una linea di credito usufruibile con carta revolving non può essere considerata vessatoria, in quanto questa non comporta una violazione del Codice del consumo.

È quanto emerge dalla lettura della recentissima sentenza n. 52 del 16 gennaio 2025, ossia: “quanto all’invocata disposizione di cui all’art. 33, comma II, lett. d), Cod. Cons. (delineante, come noto, una presunzione di vessatorietà per le clausole in cui si “preveda un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà”), è pacifico che essa faccia riferimento ai soli casi di clausola generante un rapporto unilateralmente vincolante [prescrivente dunque obblighi immediatamente gravanti solo ex uno latere, rimanendo invece quelli altrui, attraverso clausole condizionali unilaterali meramente potestative – si voluero – e di tipo risolutivo, del tutto eventuali e ipotetici (cfr., ex multis, Trib. Palermo, 10/01/2000)], non risultando dunque in alcun modo applicabile nei casi, analoghi a quello di specie, in cui non si preveda alcun obbligo immediato ad esclusivo carico del consumatore”.

Ne consegue, ha concluso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, l’assenza della natura vessatoria ex art. 33 cod. cons. della clausola, non potendosi rinvenire nel caso di specie alcuna violazione della disciplina consumeristica per quelle clausole “in cui non si preveda alcun obbligo immediato ad esclusivo carico del consumatore … e si stabiliscano obblighi pacificamente bilaterali”, atteso che, a seguito dell’aperura di una nuova linea di credito, si generano in realtà “obblighi reciproci a carico delle parti .. secondo il consueto sinallagma, proprio dei finanziamenti, di cui all’art. 1813 c.c.”.

Da qui, la sentenza di rigetto della procedura di appello promossa sulla base, tra gli altri, del su esposto motivo di gravame.

Autore Vito Tamma

Associate

Milano

v.tamma@lascalaw.com

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