Sembrava un tema ormai smarcato e invece… la possibilità di includere, o meno, il costo del premio assicurativo tra le componenti di calcolo del TAEG è un dilemma che continua ad infuocare le aule di giustizia.
Ne sa qualcosa il Tribunale di Nocera Inferiore, che di recente è intervenuto sull’argomento con riferimento ad un contratto di prestito del 2012, precisando che requisito necessario al fine di valutare se il premio assicurativo sia da includere, o meno, nel calcolo del TAEG è l’obbligatorietà dell’assicurazione.
Dunque, la prima considerazione da fare è se dalla documentazione versata in atti (contratto e informativa) emerga come obbligatoria o facoltativa l’assicurazione sul credito e, soprattutto, se sia espressamente indicato che per ottenere il credito non sia obbligatorio sottoscrivere una assicurazione.
Dopodiché, come chiarito dal Tribunale di Nocera Inferiore, grava sul debitore l’onere di dimostrare che l’indicazione in contratto della polizza come facoltativa non corrisponde alla realtà: “Parte opponente, insomma, sostiene la intrinseca obbligatorietà della polizza assicurativa non affermando di aver subito tale imposizione al momento della sottoscrizione del contratto, fatto da provare”.
Il tutto senza trascurare che nel preciso caso di specie era addirittura prevista, senza alcuna conseguenza, la possibilità di recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso, ragione questa da sola più che sufficiente ad escludere l’obbligatorietà dell’assicurazione.
In questi termini, infatti, si è espresso il Tribunale adito: “Tale clausola è da sola conferma adeguata della sostanziale facoltatività della polizza assicurativa, la quale, dopo la sottoscrizione, poteva essere autonomo oggetto di recesso da parte del finanziato, senza che tale scelta potesse incidere sulla regolare prosecuzione del contratto di finanziamento o comportare oneri più gravosi per lo stesso”.
E da qui, in definitiva, il rigetto dell’opposizione avversaria.