26.08.2024 Icon

Non tutte le C.T.U. escono col buco: la corretta disciplina degli interessi di mora nel credito al consumo

Il Tribunale di Ragusa ha di recente potuto fare applicazione del noto principio dettato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di interessi di mora, contenuto nella sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020.

Nel caso di specie (opposizione a decreto ingiuntivo) si trattava di fornire riscontro all’eccezione formulata dalla parte opponente inerente un’asserita usurarietà degli interessi di mora pattuiti nel contratto di credito al consumo azionato.

Per consentire una più completa ed esaustiva cognizione dell’argomentazione in questione, il Giudice ha quindi conferito incarico ad un esperto, ammettendo apposita C.T.U. contabile.

Tuttavia, all’esito delle operazioni peritali, il Tribunale ha ritenuto di non poter assolutamente accogliere né le difese della parte opponente né, tanto meno, le conclusioni del perito in quanto entrambe fondate su presupposti e metodologie di calcolo del tutto errate.

Tanto la parte opponente quanto l’esperto contabile non hanno, infatti, in alcun modo tenuto in considerazione i principi di cui alla sentenza n. 19597/2020 delle SS. UU. della Corte di Cassazione, appositamente richiamati nella pronuncia qui in commento.

Si legge: “Sulla scorta di tale argomentazione è stato quindi posto specifico quesito al CTU, il quale tuttavia ha proceduto erroneamente, in quanto, nell’operare detto confronto, non ha tenuto conto della maggiorazione prevista dall’art. 3, punto 4 del D.M di riferimento, relativo al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2006, la quale testualmente dispone “4. I tassi effettivi globali medi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali””.

Al fine di individuare il corretto tasso soglia, rispetto al quale verificare la legittimità degli interessi di mora pattuiti in contratto, né la parte opponente né il C.T.U. hanno quindi tenuto in considerazione la maggiorazione dei 2,1 punti percentuali da aggiungere al c.d. Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), così come disciplinata dalla pronuncia della Cassazione.

Continuando nella lettura della sentenza: “In altre parole, è vero che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e, pertanto, anche con riguardo alla relativa pattuizione deve verificarsi l’eventuale superamento del tasso soglia. Tuttavia, in base ai principi giurisprudenziali appena citati, il tasso convenuto con riguardo agli interessi moratori non deve essere confrontato con il (solo) tasso soglia, ma deve essere confrontato con il tasso soglia, più la maggiorazione media degli interessi moratori (rilevata da tutti i decreti ministeriali successivi al D.M. 25/3/2003), moltiplicato per il coefficiente in aumento (ove previsto dal decreto ministeriale) più i punti percentuali aggiuntivi (ove previsti dal decreto ministeriale). In applicazione di questi principi, il tasso soglia di mora riferito alla categoria di operazioni “crediti finalizzati all’acquisto rateale”, deve essere così determinato: t.e.g.m. 10,42 % + maggiorazione media interessi di mora 2,1% = 12,52% + maggiorazione del 50% = 18,78% ovvero tasso soglia di mora. Da quanto sopra, risulta evidente che la previsione di interessi di mora (al tasso del 18%) non è stata adottata in violazione alla normativa antiusura, risultando inferiore alla soglia del 18,78%”.

È dunque legittimo procedere alla verifica dei tassi di interesse pattuiti in un contratto di credito al consumo, al fine di escludere qualsivoglia possibile fattispecie usuraria: tuttavia, deve trattarsi di una verifica non solo precisa, puntuale ed attuale, ma altresì inevitabilmente distinta per ogni tipologia di interesse esaminata (corrispettivo – di mora).

Ad ogni interesse, il suo parametro di riferimento.

Nel caso in esame, l’attenzione e la diligenza del Giudice hanno dunque fatto sì che venisse, da un lato confermato un credito ingiunto del tutto legittimo, dall’altro lato rigettata un’opposizione infondata e meramente dilatoria.

Autore Cesare Giannetti

Associate

Milano

c.giannetti@lascalaw.com

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