29.01.2024 Icon

Non sei fideiussore… e ti spiego perché!

Il Tribunale di Castrovillari, con la recentissima sentenza del 20 gennaio 2024, si è allineato a quella parte della giurisprudenza che ritiene che la figura del coobbligato esista, elencando gli elementi che distinguono tale figura dal fideiussore.

Nel giudizio in oggetto, nascente da un’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente, coobbligato, eccepiva la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. per non aver il ricorrente agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.

Il giudice, dopo un’attenta valutazione delle condizioni contrattuali, evidenzia come, nel caso di specie “al di là delle formali espressioni contenute nel contratto” l’opponente è da considerarsi un cointestatario/coobbligato.

Il Giudicante, infatti, non si ferma alla dicitura “coobbligato” presente nel negozio, ma, ai fini della decisione, valuta se, a prescindere da questo, il contratto contenga tutta quella serie di diritti e obblighi nascenti da una fideiussione.

Più nello specifico, il Giudice si esprime in tal senso: “In punto di diritto, dalla disciplina codicistica emerge che la fideiussione è un contratto con cui il fideiussore assume, nei confronti del creditore, l’obbligo personale (e solidale) di garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 del codice civile): il vincolo contrattuale insorge tra creditore e fideiussore, tant’è che esso è considerato efficace anche se il debitore non ne abbia conoscenza, e richiede un’espressa “volontà di prestare fideiussione”. Dal rapporto contrattuale derivano alcune conseguenze giuridiche sia nei confronti del creditore sia nei confronti del debitore, tra le quali il diritto del fideiussore che abbia pagato il debito di surrogarsi nei diritto del creditore e di agire in regresso verso il debitore garantito (art. 1949 del codice civile), la facoltà del fideiussore, in determinati casi, di agire verso il debitore affinché costui lo liberi dal vincolo contrattuale ovvero gli offra le necessarie garanzie “per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragion idi regresso” (art. 1953 del codice civile), l’estinzione della fideiussione per la sopravvenuta impossibilità di surrogazione del fideiussore per fatto imputabile al creditore (art. 1955 del codice civile).” Con la conseguenza che “in mancanza anche della espressa “volontà di prestare fideiussione” e tenuto conto del complesso dei diritti e degli obblighi che scaturiscono dal contratto di fideiussione, portano il giudicante ad escludere che la causa concreta sottostante all’impegno scritto assunto nei confronti della società erogatrice del finanziamento possa essere riconducibile a quella della garanzia propria del contratto di fideiussione.

La sentenza risulta, pertanto, importante non solo perché ammette l’esistenza della figura del coobbligato, ma perché indica tutti quegli elementi che vanno valutati prima di applicare la disciplina della coobbligazione piuttosto che quella della fideiussione.

Autore Antonella Scotellaro

Senior Associate

Milano

a.scotellaro@lascalaw.com

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