26.09.2022 Icon

Manca il TAEG? Il contratto è valido

In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo seguito dal nostro studio, gli attori lamentavano la nullità del contratto di credito al consumo azionato in sede monitoria per omessa indicazione del TAEG/ISC.

Il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la contestazione (e, di conseguenza, l’opposizione) allineandosi alla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sent. 39169/2021) secondo cui il TAEG “non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993 (cfr. Trib. Napoli Nord, sent. 3211/2022).

Il tasso in commento, infatti, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non determina una maggiore onerosità del finanziamento.

Ne deriva che la mancanza del TAEG determina unicamente l’erronea rappresentazione del costo globale del finanziamento che è però sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.

Autore Anna Vicinanza

Associate

Milano

a.vicinanza@lascalaw.com

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