23.12.2022 Icon

Lexitor: pubblicata l’attesa decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha deciso ieri una questione di preminente importanza per il comparto del credito al consumo.

La Consulta, accogliendo i dubbi di legittimità costituzionale che si erano addensati sull’art. 11 octies comma 2 del c.d. Decreto Sostegni bis (d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in legge 23 luglio 2021 n. 106), ha ritenuto che anche per i contratti di finanziamento anticipatamente estinti prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del finanziamento non maturati, quindi, sia dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. costi up front), sia dei costi collegati alla durata del finanziamento (c.d. costi recurring).

Occorre rammentare che il diritto al rimborso di tutti i costi del finanziamento, indipendentemente dalla data di estinzione anticipata, è stato introdotto nel settembre del 2019 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la nota sentenza Lexitor, che ha interpretato innovativamente l’art. 16 della direttiva 48/2008/CE.

L’11 octies comma 2 del c.d. Decreto Sostegni bis, ora dichiarato incostituzionale proprio perché in contrasto con la citata decisione del giudice europeo, statuiva che in caso di estinzione anticipata, intercorsa prima del 25 luglio 2021, il consumatore avrebbe potuto reclamare esclusivamente i costi recurring e non anche i costi up-front.

A seguito della recente sentenza della Consulta è, pertanto, venuta meno ogni differenza di disciplina tra il consumatore che ha estinto il contratto di finanziamento prima del 25 luglio 2021 ed il consumatore che ha assunto analoga decisione in un periodo successivo a tale data.

Il motivo dell’illegittimità costituzionale della norma nazionale è stato individuato dalla Corte Costituzionale nella sua contrarietà alla normativa europea, così come interpretata dalla sentenza Lexitor.

Il giudice costituzionale, infatti, pur riconoscendo che gli istituti di credito si sono attenuti negli anni a “precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia” e che l’intento del legislatore italiano è stato quello di voler “proteggere l’affidamento che ha ritenuto ingenerato, nei finanziatori e negli intermediari, dall’interpretazione che era stata data prima della sentenza Lexitor” alla norma all’epoca vigente, ha ritenuto che la “tutela di tale affidamento non poteva (e non potrebbe) incidere sugli impegni assunti con l’Unione europea”.

Autore Edoardo Natale

Partner

Torino

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