10.10.2022 Icon

Dubbi sulla titolarità del credito: è necessaria una contestazione specifica

È questo quanto si legge – tra le righe – di una recentissima sentenza con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei confronti di una società finanziaria Cliente del nostro Studio.

Più nello specifico, nell’argomentare la ragione “fattuale” e quella “documentale” che ha condotto al rigetto delle domande avversarie, il Tribunale di Napoli si è soffermato a lungo sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da controparte.

In buona sostanza il Giudice, partendo dall’eccezione di mancata prova documentale della cessione del credito azionato, sollevata da controparte per la prima volta solo in sede di memoria ex art. 183 co.VI, nr. 1 c.p.c. ha evidenziato come “Tale allegazione fattuale (cioè il fatto storico della cessione e che nella cessione in blocco fosse ricompreso il credito per cui è processo) non è stata contestata nell’atto di opposizione posto che l’opponente ha unicamente contestato il difetto di notifica dell’avvenuta cessione mentre solo nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l’opponente ha eccepito il difetto di prova della titolarità del credito… Nella fattispecie si ritiene che la circostanza di fatto, specificamente dedotta dalla parte ricorrente (ossia che il credito rientrasse nella predetta cessione), specie in ragione degli adempimenti pubblicitari imposti dall’art. 58 TUB, dovesse essere contestata al più tardi nell’atto di opposizione. Ciò non significa, sia chiaro, che l’eccezione (recte mera difesa) di difetto di titolarità del credito sollevata per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. sia tardiva. Essa è infatti scrutinabile nel merito ma tuttavia infondata essendo provata la titolarità per il principio di cui all’art. 115 cpc che solleva la parte dalla prova di fatti dedotti non specificamente contestati.” 

Proseguendo oltre, il Giudice ha poi evidenziato la ragione documentale posta a fondamento del rigetto dell’eccezione avversaria, dichiarando che: “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta… sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito… La circostanza che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell’atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuarli senza incertezze”.

Infine, nell’ottica di valorizzare tutti gli elementi di prova della cessione di credito, il Giudice ha ritenuto che la dichiarazione del cedente prodotta dal cessionario, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto, costituisce elemento documentale rilevante e, come tale, producibile anche se rilasciato in data successiva alla cessione.

Autore Erika Rita Siragusa

Associate

Milano

e.siragusa@lascalaw.com

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