23.01.2023 Icon

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Il Tribunale di Teramo – uniformandosi alla giurisprudenza ormai costante sul punto – ha ribadito che l’applicazione del piano di ammortamento alla francese non genera alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi.

La composizione della rata (capitale + interessi) attiene, semplicemente, alle modalità di adempimento delle due obbligazioni a carico del mutuatario tra loro ontologicamente distinte: i) restituzione della somma erogatagli; ii) versamento degli interessi per il godimento dell’importo finanziato.

Sul punto, ha precisato il Tribunale, “Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia” (cfr: Cass., sent. 11400 del 2014)” (cfr. Trib. Teramo, sent. 1374/2022).

Gli interessi vengono di volta in volta computati sulla somma capitale residua (via via decrescente), con la conseguenza che non viene generata alcuna illegittima capitalizzazione che può essere esclusa anche nell’ipotesi di applicazione degli interessi di mora.

L’art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, emessa in attuazione del disposto dell’art. 120 t.u.b. comma 2, introdotto dall’art. 25 del D. Lgs 342/1999, dispone, infatti, che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. 

In virtù di tale disposizione, la Suprema Corte di Cassazione (sent. 11400 del 2014) ha chiarito che per i contratti di finanziamento stipulati dopo il 9.2.2000 è possibile derogare alla regola di cui all’art. 1283 c.c. in forza di apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi.

Nel procedimento di opposizione seguito dal nostro studio, il Tribunale di Teramo ha dunque evidenziato che “l’art. 3 del finanziamento, stipulato il 29.4.2008 (dunque successivamente alla delibera CICR), stabilisce che le rate sono comprensive di capitale e interessi, mentre l’art. 5 prevede che ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza dal contratto e non pagata determina l’applicazione dell’interesse di mora, secondo le modalità stabilite in contratto, pertanto tali previsioni (approvate per iscritto), devono ritenersi legittime in applicazione il su riportato complesso normativo speciale” (cfr. Trib. Teramo, sent. 1374/2022).

Autore Anna Vicinanza

Associate

Milano

a.vicinanza@lascalaw.com

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