La vicenda di causa muove le premesse da un’azione di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, promossa in forza di quanto stabilito dalle Sezioni Unite con l’ormai nota sentenza n. 9479/2023 per far dichiarare la vessatorietà della clausola che stabiliva il vincolo di solidarietà dei soggetti che avevano sottoscritto un contratto di prestito al consumo.
In particolare, secondo l’opponente, il Giudice adito avrebbe dovuto accertare la vessatorietà/abusività della clausola suddetta, poiché nel caso di specie non vi era stata alcuna trattativa o negoziazione tra le parti.
Sennonché, a definizione del giudizio occorso, il Tribunale di Messina così ha deciso: “La preliminare eccezione di nullità dell’obbligazione assunta da […] è inammissibile, non essendo censurata con riferimento a tale profilo la violazione della disciplina consumeristica. Ed infatti, come precisato dal Giudice dell’esecuzione, la presente opposizione tardiva a decreto ingiuntivo poteva essere proposta al solo fine “di far valere (solo ed esclusivamente) il carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione”. Nel merito, peraltro, l’eccezione è comunque infondata atteso che la legittimità della coobbligazione assunta da […] è riconducibile all’ipotesi della solidarietà passiva di cui all’art. 1292 c.c. Si tratta, infatti, di una figura pacificamente riconosciuta nell’ordinamento di condebitore tenuto ad adempiere all’obbligo restitutorio insieme al mutuatario nell’ottica di rafforzamento e attuazione del diritto di credito della parte mutuante, che rientra perfettamente nell’ambito della funzione tipica della solidarietà passiva che si concreta nella moltiplicazione dei debitori coobbligati nei cui confronti il creditore può agire per ottenere l’adempimento dell’obbligazione e, dunque, nella corrispondente moltiplicazione dei patrimoni che il creditore comune aggredire in forza della regola della responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. (cfr., Tribunale Salerno, 09.06.2022, n. 2058; Tribunale Ancona, 14.12.2023, n. 1773; Tribunale Piacenza, 30.05.2023, n. 322)”.
Questa, dunque, la motivazione sulla base della quale il Tribunale ha rigettato l’opposizione promossa dalla controparte.
E ciò in un contesto in cui, ha tenuto a precisare il Giudice dell’opposizione, occorre sempre prestare la massima attenzione al perimetro di indagine entro il quale – in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la citata sentenza – deve svolgersi l’accertamento circa l’asserita vessatorietà delle clausole contrattuali.
Il consumatore, infatti, in sede di opposizione tardiva potrà eccepire esclusivamente l’eventuale abusività delle clausole del contratto dedotto in giudizio, mentre il resto non potrà che rimanere coperto da giudicato.