18.03.2024 Icon

“Io ti disconosco, io non so chi sei!”…ma con le rate pagate riconoscermi potrai!

Il tribunale aquilano conferma che il disconoscimento del contratto di finanziamento deve essere, oltre che specifico, non manifestamente smentito dalla esecuzione del rapporto che si traduce in un riconoscimento implicito della scrittura.

Opponendosi al provvedimento monitorio emesso nei loro confronti, i debitori ingiunti, oltre a svolgere svariate eccezioni rispetto al merito della pretesa creditoria, disconoscevano le sottoscrizioni apposte sui contratti di finanziamento posti a fondamento della domanda proposta dalla società finanziaria.

Costituitasi in giudizio, quest’ultima eccepiva, preliminarmente, la genericità del disconoscimento operato dai debitori ingiunti, nonché la sua scarsa credibilità sulla scorta delle seguenti circostanze: il pagamento di numerose rate del piano di rimborso testimoniata dai prelievi su conto corrente regolarmente annotati sugli estratti conto (non contestati); il mancato riscontro alle svariate diffide al pagamento spiegate, in costanza di rapporto, dalla stessa società finanziaria; lo svolgimento di numerose eccezioni relative al merito della pretesa creditoria che il soggetto presuntivamente estrano al contratto non avrebbe, ad ogni modo, alcun interesse a discettare.

All’esito del deposito delle memorie di cui all’art. 171 ter c.p.c., il Giudice dell’opposizione ha dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di disconoscimento ritenendo anche superfluo il ricorso al procedimento di verificazione delle firme pur richiesto dalla creditrice: “osservato che, il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica, frammista ad altre difese; ritenuto che, l’esecuzione seppur parziale di un contratto comporta il suo riconoscimento tacito da parte del debitore e, in particolare, il pagamento di alcune rate di un contratto di finanziamento rappresenta una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale, che produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione; considerato che, nel caso di specie, gli opponenti hanno dato parziale esecuzione al contratto di finanziamento, effettuando il pagamento di talune rate, come risulta dagli estratti conto prodotti in sede monitoria (doc. 4 e 8 fasc. monitorio)considerato inoltre che, nel caso in esame, il disconoscimento non appare coerente con la linea difensiva adottata dagli opponenti, avendo questi ultimi proposto eccezioni relative al merito del rapporto di credito per cui è causa, eccezioni che non avrebbero avuto interesse a sollevare se l’obbligazione non fosse loro effettivamente riferibile”.

Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni il Giudice dell’opposizione ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto rinviando, al contempo, il procedimento ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

Autore Luigi Picari

Associate

Milano

l.picari@lascalaw.com

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