Nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di credito al consumo, molto frequentemente le parti opponenti eccepiscono il difetto di forma scritta del contratto di credito revolving stipulato contestualmente ad una richiesta di prestito.
Sulla questione, in un giudizio seguito dallo Studio, il Tribunale di Mantova ha recentemente rimarcato l’importanza di attenersi al dato contrattuale e valorizzare l’intenzione delle parti che dallo stesso è possibile trarre.
Più nello specifico, parte opponente sosteneva che il contratto depositato in sede monitoria si riferisse esclusivamente ad una richiesta di finanziamento di vecchie lire 1.600.000,00 da restituirsi in 18 rate mensili, ormai estinto, mentre il credito derivante dall’utilizzo di una carta di credito revolving fosse inesistente in quanto il relativo contratto nullo per difetto di forma scritta.
Ebbene, nella propria decisione il Giudice ha sottolineato come la pattuizione per iscritto delle condizioni di utilizzo della “carta magnetizzata”, seppure inserite nell’ambito di un contratto di finanziamento – quindi la previsione di due distinte linee di credito in un unico modello contrattuale – fosse più che sufficiente a considerare rispettato il requisito di cui all’art. 117 TUB.
Tanto si legge nel provvedimento: “il contratto concluso da parte opponente con (…) aveva ad oggetto sia un finanziamento di allora 1.600.000 lire, da restituire in 18 rate mensili, come affermato dall’opponente, sia un finanziamento (“linea di credito”), concesso sino all’importo di £ 3.000.000, utilizzabile mediante “carta magnetizzata” e da rimborsare “con rate minime mensili (pari al 5% dell’importo) comprensive degli interessi (calcolati al tasso del 2% mensile: TAN=24,84% … e delle spese di estratto conto pari a £ 4.300 comprensive di imposta di bollo”), attivabile mediante l’utilizzo della suddetta carta, contratto del quale risultano quindi pattuite per iscritto le relative condizioni economiche, essendo stato sottoscritto da (…) e regolato dalle ulteriori “condizioni generali” (punto II) allegate”.
Non solo, viene valorizzato, altresì, l’utilizzo frequente ed incontestato che di quella carta magnetizzata l’opponente ha fatto: “ dall’estratto conto analitico già prodotto in sede monitoria risultano contabilizzate le operazioni compiute con la suddetta “carta magnetizzata” nel periodo sopra indicato, le spese relative al conto, così come i pagamenti eseguiti dall’attrice (l’ultimo dei quali in data 28.01.2020), utilizzo ed operazioni in alcun modo tempestivamente contestate dall’opponente e che devono quindi ritenersi pacifiche”.
Può senz’altro affermarsi, quindi, che il credito revolving, quand’anche pattuito contestualmente ad un contratto di finanziamento di altra tipologia, è senz’altro valido se le relative condizioni sono state specificatamente concordate.