Nel giudizio civile, la legittimazione attiva costituisce un presupposto imprescindibile della domanda giudiziale e, come tale, deve essere verificata sin dal primo grado di giudizio: nel caso esaminato, essa è stata oggetto di eccezione soltanto in sede di appello, con evidente tardività rispetto ai termini previsti dal codice di rito.
La società appellata, infatti, aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo, allegando l’intervenuta cessione del credito da parte di un istituto bancario in suo favore, ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, e dando atto della relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, requisito formale che assicura l’efficacia erga omnes della cessione stessa.
Nel corso del giudizio di opposizione promosso da un soggetto consumatore, questi non ha sollevato alcuna obiezione in merito alla titolarità attiva del credito azionato. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c., i fatti non specificamente contestati devono ritenersi pacifici tra le parti e, dunque, acquisiti al processo. In ragione di tale silenzio difensivo, il giudice ha correttamente ritenuto la banca legittimata quale titolare del rapporto giuridico dedotto in causa.
A conferma di tale impostazione, si richiama l’orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2018, n. 16904), secondo cui la titolarità del diritto azionato in giudizio, ove non tempestivamente contestata, deve considerarsi pacifica, con conseguente preclusione della relativa eccezione in appello. Il principio per cui le difese devono essere articolate nei termini previsti dalle preclusioni assertive risponde all’esigenza di garantire un processo equo e ordinato, nel rispetto del contraddittorio e della piena possibilità di difesa.
Nel caso concreto, il consumatore non ha in alcun modo sollevato eccezioni — né entro il termine di cui all’art. 171-ter, n. 1, c.p.c., né nel corso dell’intero giudizio di primo grado — in ordine alla titolarità del credito in capo alla creditrice, determinando così l’inammissibilità della doglianza avanzata in sede di gravame.
La censura relativa alla legittimazione attiva, proposta per la prima volta in appello, risulta dunque irricevibile non solo per la sua tardività, ma anche perché l’atto di impugnazione, oltre a non contenere una critica puntuale alla motivazione resa in primo grado, si presentava generico e privo di una coerente contrapposizione logico-giuridica alla decisione impugnata, in violazione dell’art. 342, comma 1, nn. 1 e 2, c.p.c.
In conclusione, la contestazione della legittimazione attiva, se sollevata solo in appello, deve ritenersi inammissibile, in quanto contraria ai principi di economia e lealtà processuale. L’ordinamento, infatti, non consente un uso strumentale del giudizio di impugnazione volto a introdurre per la prima volta eccezioni che, con l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto e dovuto essere formulate nel corso del primo grado.
15.05.2026