Questo è quanto recentemente affermato dal Tribunale di Nocera Inferiore, intervenuto in argomento con sentenza n. 1141 del 31 marzo 2025.
La pronuncia in commento conferma l’indirizzo ormai consolidato in punto di prova nei rapporti di finanziamento, laddove il creditore può limitarsi ad allegare il titolo contrattuale e l’inadempimento della controparte.
La vicenda di causa muove le premesse da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il debitore ingiunto lamentava la carenza di prova del credito per non avere la Banca prodotto, unitamente al contratto di finanziamento, gli estratti conto dall’apertura del rapporto e fino alla risoluzione dello stesso. Pertanto, secondo la prospettazione attorea, tale carenza avrebbe privato il credito dei caratteri di liquidità ed esigibilità richiesti dall’art. 633 c.p.c..
Sennonché, il Giudice dell’opposizione, dopo aver operato una distinzione (sostanziale) tra contratto di conto corrente e quello di finanziamento, ha chiarito che:
(i) per i contratti di conto corrente l’esatto ammontare della pretesa creditoria dipende dall’uso flessibile delle somme di denaro da parte del correntista, “motivo per il quale è opportuno, in questi casi, il deposito degli estratti conto analitici oltre che del saldaconto certificato ai sensi dell’art. 50 TUB”;
(ii) “Nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall’inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l’adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. Civ. n. 13533 del 2001) e non dovendo nemmeno depositare l’elenco delle movimentazioni contrattuali”.
Da qui la conclusione che ha portato alla sentenza: grava sul debitore ingiunto, a fronte della produzione del contratto e dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, l’onere di dedurre e provare la sussistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell’altrui pretesa nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2697 c.c. (Cass. S.U. sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001).
Inevitabile, pertanto, il rigetto dell’opposizione avversaria e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.