Il Tribunale catanzarese, nel definire un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha valorizzato, se pur adattandola alle specificità dei singoli rapporti contrattuali, una soluzione interpretativa ormai granitica in materia di prescrizione.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria traeva fondamento da un contratto di finanziamento e da un contratto di apertura di credito cd. rotativo.
Il Giudice, ripercorrendo un iter argomentativo ormai consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha dapprima dipanato i dubbi sul dies a quo del termine prescrizionale, pronunciandosi come segue: “la rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa […] (cfr. Cass. Civ., n. 18951 del 08/08/2013)”.
Il Tribunale di Catanzaro, muovendo dalle superiori argomentazioni, si è, quindi, soffermato sugli specifici rapporti obbligatori dedotti in giudizio, accertando, con riferimento al contratto di finanziamento, che: “la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica […]”.
Per quanto concerne, invece, l’esposizione debitoria generata dalla concessione della linea di credito rotativa, il Tribunale di Catanzaro, in adesione alla ricostruzione operata dal nostro Studio, ha individuato il dies a quo del termine decennale nel passaggio a sofferenza della posizione, esprimendosi in tal senso: “dalla mera lettura dell’estratto conto certificato ex art. 50 TUB, già versato in sede monitoria (cfr. DOC. 8, fascicolo monitorio), si evince come il rapporto sia passato a sofferenza a far data dal 02-08-2016, pertanto il credito non avrebbe potuto prescriversi se non a far data dal 02-08-2026”.
Sulla scorta dei suddetti rilievi, il Giudice, non ravvisando elementi idonei a scalfire la legittimità delle ragioni creditorie dedotte in sede monitoria, ha concluso rigettando l’opposizione spiegata dall’opponente e ha confermato, per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto.