28.04.2025 Icon

Fideiussioni omnibus e interruzione del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., è sufficiente una diffida?

Con una recentissima pronuncia, il Tribunale di Milano è tornato ad affrontare un tema ricorrente nella pratica bancaria e creditizia, ossia se una diffida stragiudiziale sia idonea ad interrompere il termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c.

In tale contesto, la risposta del Tribunale meneghino si inserisce nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., tra le tante: Corte d’Appello di Milano, sent. 220/2023; Cass., sent. 22346/2017), secondo cui: “ai fini del rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. sia sufficiente che il creditore abbia intimato con una richiesta stragiudiziale il fidejussore entro il termine dei 6 mesi dal momento in cui il credito sia divenuto esigibile, non essendo necessario che il creditore debba dimostrare di avere azionato il credito giudizialmente nei confronti del debitore”. 

Per questa ragione, la diffida inviata dalla Banca, sia alla società debitrice obbligata principale che ai suoi garanti, è stata ritenuta idonea ad interrompere il termine di decadenza di sei mesi, e ciò anche se contestuale alla revoca degli affidamenti.

In questi termini, infatti, si è espresso il Tribunale di Milano: è pacifico che “la creditrice abbia tempestivamente intimato la richiesta stragiudiziale, addirittura contestualmente alla revoca degli affidamenti e, quindi, all’estinzione del rapporto contrattuale”.

Da qui il rigetto dell’opposizione promossa dai garanti, che nel caso di specie erano da qualificarsi consumatori.

Autore Alice Bonfanti

Associate

Milano

a.bonfanti@lascalaw.com

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