Con la recentissima sentenza in commento il Tribunale di Brindisi ha potuto fornire l’ennesima censura al disconoscimento ex art. 214 c.p.c. formulato dalla parte che aveva, in realtà, già tacitamente riconosciuto la validità del contratto di prestito al consumo e, insieme ad esso, delle firme ivi apposte.
Viene, infatti, confermata la natura dirimente della parziale esecuzione del contratto di finanziamento contestato, così come risultante dalla documentazione contabile versata in atti a cura della parte creditrice.
Il fatto che il debitore, prima di disconoscere, abbia provveduto per diversi mesi al pagamento delle rate di rimborso concordate in contratto mal si concilia con il successivo disconoscimento delle proprie firme apposte su quest’ultimo.
Proprio su tale aspetto si basa la decisione del Tribunale di Brindisi: “È evidente, allora, che l’esecuzione parziale dei contratti posti a fondamento della domanda di pagamento introdotta con ricorso monitorio rappresenta un riconoscimento tacito, analogo a quello previsto dall’art. 125 c.p.c., della documentazione prodotta da [omissis] rendendo inefficace il successivo disconoscimento espresso da [omissis]”.
Il Tribunale, dinanzi a simili evidenze probatorie non contestate, ha perfino ritenuto “superflua l’istanza di verificazione da parte di colui il quale intenda avvalersi del documento stesso”.
La sentenza in esame fornisce un’importante riflessione sulla portata dell’esecuzione parziale di un contratto, confermando come la stessa implichi il riconoscimento tacito del contratto stesso e dei documenti allegati.
Questo principio di diritto è di particolare rilevanza in materia di credito al consumo, poiché semplifica di non poco le dinamiche processuali legate alla validità dei contratti, evitando lunghe e costose verifiche documentali poste in capo a Consulenti Tecnici d’Ufficio.