28.08.2023 Icon

E quando il TAEG non c’è? Gli interessi ballano!

Con la sentenza n. 1999/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore ha chiarito che, nei contratti di credito al consumo, l’omessa indicazione del TAEG non determina alcuna nullità.

Il Giudice, richiamata la giurisprudenza maggioritaria intervenuta sul punto, ha chiarito che il TAEG/ISC non è un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, che ha lo scopo di consentire al cliente di conoscere l’effettivo costo totale del credito, prima di accedervi.

Ne consegue, ha chiarito il magistrato, che detto tasso non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale: l’indicatore sintetico di costo ha valenza di regola di comportamento della banca, senza assumere rilievo come regola di validità del contratto.

L’omessa indicazione della percentuale del TAEG, pertanto, non comporta l’applicazione di quanto disposto all’articolo 117, comma 6 TUB: “Ad ogni modo, come statuito da giurisprudenza costante “in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cassazione civile sez. I, 14.02.2023, n.4597)” (cfr. Trib. Nocera, sent. 1999/2023).

Per completezza, ci pare poi opportuno ricordare quanto più volte precisato dalla giurisprudenza di merito nelle ipotesi in cui è contestata non l’assenza, ma l’indeterminabilità del tasso in commento: “In altri termini, l’ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L’erronea quantificazione dell’ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall’art. 117, comma 6 T.U.B.” (Tribunale Napoli, Sez. II, sent. nr. 4240/2021)” (cfr. Trib. Benevento, sent. 23-06-22).

Autore Anna Vicinanza

Associate

Milano

a.vicinanza@lascalaw.com

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