17.06.2024 Icon

Disconosce la firma ma il contratto ha avuto esecuzione… che succede?

È il caso di un soggetto che, resosi inadempiente rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione di una contratto di prestito personale, nel corso del giudizio volto al recupero del credito disconosceva le proprie firme.

Detto soggetto, in particolare, dichiarava di non aver mai sottoscritto il contratto di prestito personale dedotto in giudizio, senza tuttavia nulla contestare e/o riferire in merito all’avvenuta erogazione della somma richiesta in finanziamento, né in ordine alla documentazione prodotta e al pagamento delle rate concordate, con cui era stata data esecuzione al contratto.

Da qui la seguente decisione: “Dirimente pare la circostanza che parte opponente, sebbene abbia negato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento de quo, non ha mai, a bene vedere, negato di avere avuto a disposizione le somme di cui al contratto stesso. Ancora, parte opponente non ha contestato nella prima difesa utile (che sarebbe stata la prima udienza del 24.11.2022) quanto asserito da parte opposta in comparsa di costituzione, pag. 3, ove si legge che “all’atto della sottoscrizione dei contratti oggetto del presente giudizio, il Sig. [omissis] ha consegnato i propri documenti personali e reddituali”, documenti poi allegati sub doc. 6 di parte opposta (documentazione reddituale -CUD – per le annualità 2011 e 2012 riferibile a [omissis], copia della carta d’identità, copia della patente di guida, tessera sindacato pensionati). Si versa, dunque, in caso di riconoscimento implicito stragiudiziale, dal momento che l’obbligato cooperava e prendeva parte all’esecuzione del rapporto contrattuale (…). Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all’art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l’esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all’art. 2732 c.c., alla revoca della confessione”).

Ne consegue che, in caso di disconoscimento delle firme apposte su di un contratto di prestito personale l’istanza di verificazione non è sempre necessaria, ben potendosi ricondurre il contratto ad un soggetto anche attraverso ulteriori circostanze, quali ade esempio l’adempimento parziale delle obbligazioni, il possesso da parte del creditore della copia dei documenti personali del debitore, come la carta d’identità, il codice fiscale e le buste paga dell’ingiunto.

Autore Angelo Alfani

Associate

Milano

a.alfani@lascalaw.com

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