Il Tribunale di Catania ha avuto di recente la possibilità di richiamare e, di conseguenza, di applicare un ormai sufficientemente granitico orientamento della Corte di Cassazione in tema di decadenza dal beneficio del termine.
Nel caso di specie (opposizione a decreto ingiuntivo) si trattava di fornire riscontro all’eccezione formulata dalla parte opponente inerente un’asserita inammissibilità del ricorso per ingiunzione in mancanza della preventiva comunicazione, da parte del creditore, della decadenza dal beneficio del termine.
Il Tribunale, con la sentenza in commento, ha sostanzialmente confermato quanto fin dalla prima udienza già rilevato in ordine alla citata doglianza dell’opponente; ha, cioè, ribadito la sua inevitabile infondatezza.
In presenza di un decreto ingiuntivo correttamente notificato non può, infatti, essere sollevata alcuna questione con riferimento alla decadenza dal beneficio del termine.
Tale principio, certamente noto al Tribunale emittente, è stato quindi applicato al caso in esame nei seguenti termini: “Secondo la giurisprudenza, ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c., occorre un’esplicita manifestazione di volontà del creditore; tale richiesta integra un atto unilaterale recettizio che determina l’effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore, e può ritenersi effettuata anche con il ricorso per ingiunzione. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell’art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull’insolvenza di quest’ultimo, né la formulazione di un’espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (Cass. civ., Sez. III, n. 6984 dell’8 maggio 2003; Cass. civ., Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020)”.
Il Giudice, chiamato a pronunciarsi sul punto, ha quindi rilevato che “nel caso di specie, la decadenza si è verificata con la sola corretta notifica del decreto ingiuntivo opposto, senza che fosse necessaria una distinta e preventiva comunicazione stragiudiziale”.
L’opposizione a decreto ingiuntivo, in ogni caso per altri aspetti comunque generica e priva di supporto probatorio, è stata quindi rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.