Con riferimento al contenzioso relativo ai contratti di credito al consumo, il dibattito sulla legittimità della segnalazione del debitore in CRIF ad opera della cessionaria del credito continua ad offrire interessanti spunti di riflessione.
In questa direzione la recentissima sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 712/2025, pubblicata il 03/03/2025 ed emessa all’esito di un giudizio ordinario in cui parte attrice aveva agito per l’accertamento negativo del credito nei suoi confronti e per la condanna delle società convenute (tra cui anche la cessionaria del credito) alla cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi privata CRIF, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni.
In particolare, l’attrice aveva sostenuto di aver subito un danno ex artt. 2050 e 2043 c.c., derivante, a suo dire, dalla predetta segnalazione e quantificato in una somma pari alla perdita di chance di conseguire un risultato utile, ovverossia l’ottenimento di un presunto finanziamento richiesto, che sarebbe dovuto servire alla ristrutturazione di un immobile da poco acquistato.
Le società convenute, invece, eccepivano che l’attrice non solo non aveva provato di aver richiesto tale finanziamento, ma non aveva neppure richiesto un preventivo per i lavori di ristrutturazione.
Da qui la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, secondo cui, per effetto dell’inadempimento del debitore, è scaturita la corretta “segnalazione della posizione di sofferenza in CRIF da parte dell’originario creditore, segnalazione poi rinnovata da quanti si sono succeduti per effetto della cessione del credito”.
E ciò in un contesto in cui, precisa ulteriormente il Tribunale, “parte attrice non ha allegato alcuna concreta e specifica conseguenza pregiudizievole derivata alla propria immagine dalla segnalazione a sofferenza (danno conseguenza), tanto più che il danno all’immagine o alla reputazione commerciale non può ritenersi in re ipsa, ma va rigorosamente allegato e provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato (cfr., fra le altre, Cass. civ. n. 29206/2019; n. 11269/2018)”.
Per concludere, “parte attrice ha omesso di allegare e provare le concrete conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata concessione di nuovi affidamenti, tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto il profilo non patrimoniale, con la conseguenza che la domanda non è meritevole di accoglimento”.
Inevitabile, dunque, affermare ancora una volta che, in tema di segnalazione a sofferenza in CR, qualsiasi patimento di un danno, anche quello all’immagine o da perdita di chance non può mai essere genericamente addotto, ma deve essere provato in ogni sua precisa componente.
Il danno, in altre parole, deve essere provato!