27.11.2023 Icon

Credito rotativo: prescrizione? No, grazie!

All’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguito dal nostro Studio, il Giudice ha rigettato l’opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo.

In particolare, il Giudice ha ritenuto infondate tutte le eccezioni sollevate da controparte, ivi compresa quella relativa ad una presunta prescrizione del diritto di credito azionato.

Nel caso di specie, si trattava di un’esposizione generata dalla concessione di una linea di credito rotativa usufruibile con l’utilizzo di una carta revolving.

Rispetto a tale tipologia di credito, il Giudice del Tribunale di Torino ha chiarito che “il dies a quo del termine prescrizionale per i contratti di apertura di credito a tempo indeterminato mediante concessione di carta di credito revolving decorre dall’ultima attività posta in essere dal debitore”.

Pertanto, è stato rilevato che “nel caso di specie, il credito azionato dalla convenuta non risulta prescritto in quanto gli estratti conto (cfr. doc. 7-9 fasc. convenuto) evidenziano che in relazione al contratto n. 189651, codice rif. 011342688.6, (cfr. doc. 3 fasc. monitorio) l’ultimo movimento registrato risale al maggio 2010, mentre, per il contratto n. 189650 codice rif. 011342381.8 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) al febbraio 2010 e il termine di prescrizione decennale è stato regolarmente interrotto con l’invio dell’intimazione di pagamento del 30/11/2015 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio) e poi con la notifica del decreto ingiuntivo (20/06/2021)”.

Il diritto di credito, quindi, si sarebbe potuto prescrivere solo nel 2020.

Il tutto in un contesto in cui, nelle more del giudizio, era stato comunque ampiamente documentato come la prescrizione fosse già stata interrotta con delle diffide di pagamento trasmesse all’opponente ben prima di quella data.

Per tali ragioni, non avendo il Giudice rinvenuto nelle difese di parte opponente alcun elemento in grado di sovvertire l’evidenza, il giudizio si è concluso con il rigetto dell’opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Autore Cesare Giannetti

Associate

Milano

c.giannetti@lascalaw.com

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