04.11.2024 Icon

Credito consumer e mancata consegna del contratto, la nullità non è un rimedio

Come spesso accade nei giudizi aventi ad oggetto una pretesa creditoria derivante da un contratto di credito al consumo, la forma dell’accordo negoziale assume un ruolo sempre più centrale.

Ne è un esempio la recentissima sentenza della Corte di Appello di Napoli pubblicata in data 24 ottobre 24, n. 4258, intervenuta all’esito di un giudizio di gravame promosso avverso la sentenza di primo grado con cui il Tribunale, nell’accogliere l’eccezione di nullità di cui all’art. 117 T.U.B. formulata dall’opponente, aveva chiarito che tale sanzione trovava collocazione anche nel caso di un contratto che non conteneva alcuna specifica dichiarazione del cliente in ordine all’essersi, o al non essersi, avvalso del diritto di ricevere la copia del contratto di credito al consumo.

Questo, in particolare, è quanto affermato dal Collegio: se da un lato il vincolo di forma imposto dal legislatore è “composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale”, dall’altro, secondo un diverso orientamento di Legittimità (v. Cass civ., sez. I, ord. 3.7.2024 n. 18230), la sanzione della nullità prevista dall’art. 117, comma 3, TUB, non potrebbe mai intervenire in ipotesi di mancata consegna al cliente di una copia del contratto.

La ragione, ha precisato la Corte d’Appello, risiede nella circostanza che “la forma presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto, per cui la nullità prevista dal successivo comma 3 “presidia l’osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell’accordo, non anche l’adempimento dell’obbligo di consegna dello scritto”.

Da qui l’assunto decisivo per la risoluzione della controversia, ossia che la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità del medesimo, con la conseguenza che nel caso di specie non si può parlare di nullità.

Autore Vito Tamma

Associate

Milano

v.tamma@lascalaw.com

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