Nei primi giorni di gennaio, il Tribunale di Velletri, a conclusione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha pronunciato un’interessante sentenza in tema di onere della prova del credito derivante da un contratto di apertura di conto corrente sottoscritto da un consumatore.
Sul punto l’istituto di credito, fin dalla fase monitoria, aveva prodotto in giudizio l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB nonché una ricognizione del debito sottoscritta dall’opponente e, in sede di opposizione, aveva altresì allegato alcuni degli estratti conto analitici relativi al conto corrente.
Di contro, parte opponente non aveva mosso specifiche contestazioni sulle risultanze contabili dei predetti documenti, limitandosi a sostenere che, in assenza di una produzione integrale degli estratti conto da parte dell’opposta, vi era inidoneità del compendio documentale dimesso per dimostrare l’esposizione debitoria del correntista.
A parere del Giudice velletrano, investito della questione, la soluzione della vicenda andava ricercata nel valore da attribuire al piano di rientro pattuito fra le parti anni prima dell’avvio del giudizio di cui trattasi.
Nell’analizzata sentenza si legge, infatti, che la ricognizione del debito, ex art. 1988 c.c., determina l’inversione dell’onere della prova, dispensando l’opposto dalla prova dell’esistenza del rapporto e del credito ivi indicato e ponendo invece sull’opponente (per quanto convenuto in senso sostanziale) l’onere di dimostrare l’inesistenza del debito (c.d. astrazione processuale).
Sul punto il Giudice ha precisato che: “va in primo luogo disatteso il motivo di opposizione concernente la mancata integrale produzione da parte della opposta degli estratti del conto corrente posto a fondamento del credito azionato dal momento che, a fronte della predetta ricognizione di debito, il rapporto e il credito devono ritenersi provati da parte della opposta, essendo invece onere della opponente produrre gli estratti conto completi al fine di ottenere la chiesta rideterminazione del saldo debitorio finale (onere non assolto a fronte del deposito parziale degli estratti conto e della mancata richiesta ex art. 210 c.p.c. di produzione di quelli mancanti da parte della banca) […] Ne consegue che deve essere ritenuto provato il credito azionato sulla base del doc. 10 allegato al ricorso monitorio e non fornita da parte
dell’opponente la prova del fatto estintivo o modificativo del diritto di credito azionato in via monitoria dall’opposta”
Da qui la sentenza in commento del Tribunale di Velletri, che ha quindi rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
03.02.2025