03.03.2025 Icon

Credito al consumo, cessione in blocco e prova della titolarità del credito: l’iscrizione nel Registro delle Imprese non è un requisito essenziale

Nel contesto di un panorama giurisprudenziale spesso incerto riguardo alla cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, soprattutto con riferimento a finanziamenti al consumo, una recente pronuncia del Tribunale di Ragusa fornisce spunti rilevanti di riflessione, stabilendo che l’iscrizione nel Registro delle Imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pur avendo una funzione informativa, non sono requisiti essenziali per la validità del trasferimento del credito.

Tali adempimenti, infatti, per il Tribunale costituiscano sì forme di pubblicità della cessione, ma non sono necessari per il perfezionamento della cessione di crediti in blocco, avendo una funzione puramente informativa.

In particolare, questo è quanto deciso con riferimento alla mancata iscrizione nel Registro delle Imprese: “posto che tale onere non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa, bensì una delle possibili forme di pubblicità della cessione (cfr., art. 58, co. 2, 2° per., t.u.b.: “[l]a Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”), ai fini della sua opponibilità, ossia per l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 1264 ss. c.c. (art. 58, co. 4, t.u.b.) e delle disposizioni speciali di cui ai co. 5 ss. dell’art. 58 t.u.b.”.

Per questa ragione, il Tribunale ha fatto leva sul consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l’iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell’atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa… D’altro canto, la disposizione dell’art. 58 TUB, comma 2, non chiede altro se non che sia data la ‘notizia’ di un’avvenuta ‘cessione'”.

Da qui, il rigetto dell’eccezione sollevata da un soggetto consumatore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la conferma integrale del provvedimento monitorio.

Autore Marco Iandelli

Trainee

Milano

m.iandelli@lascalaw.com

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